Reformatio in pejus e singoli elementi della pena in appello (Cass. pen. Sez. V n. 36550 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma investe tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il giudice d’appello, quando accoglie il gravame dell’imputato ed esclude una circostanza aggravante, non può fissare la pena base in misura superiore a quella stabilita in primo grado, né aumentare il quantum della continuazione già determinato dal primo giudice. In tema di bancarotta prefallimentare, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive.

Il Fatto

La pronuncia definisce tre ricorsi avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione dei reati di bancarotta documentale e rideterminato il trattamento sanzionatorio per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, confermando nel resto.

I ricorrenti contestavano, tra l’altro, la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Uno di essi lamentava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di una teste che, a suo dire, avrebbe dovuto essere sentita nelle forme dell’art. 210 cod. proc. pen.; altro ricorrente deduceva l’intervenuta prescrizione e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto i ricorsi di due imputati nei limiti della determinazione del trattamento sanzionatorio. Il primo motivo, fondato sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, è stato ritenuto meritevole di accoglimento: la Corte territoriale, pur avendo escluso l’aggravante di cui all’art. 219 legge fall., aveva fissato una pena superiore a quella irrogata in primo grado.

I giudici di legittimità richiamano il principio delle Sezioni Unite n. 40910 del 27/09/2005, secondo cui il divieto non attiene solo all’esito finale, ma a tutti gli elementi del calcolo. La Corte ribadisce che l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. individua come elementi autonomi sia gli aumenti per le circostanze sia quello conseguente al riconoscimento della continuazione, con obbligo di corrispondente diminuzione in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati.

Quanto ai motivi sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, la Corte li ha dichiarati manifestamente infondati: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; ove la pena sia prossima al minimo edittale non è necessaria un’argomentazione dettagliata.

Il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato: secondo il costante orientamento, la loro concessione non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi di meritevolezza. In tema di bancarotta per distrazione, la Corte ha ribadito che l’amministratore che preleva somme asseritamente corrispondenti a propri crediti, senza elementi di confronto, commette il reato di distrazione e non quello di bancarotta preferenziale.

La prescrizione è stata esclusa: per la bancarotta prefallimentare il termine decorre dalla declaratoria di fallimento. Inammissibile, infine, il ricorso del terzo imputato, con condanna alle spese processuali e al versamento di somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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