Cassazione: inammissibile ricorso per rilettura dei fatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 6942 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per Cassazione che, mediante censure reiterative, solleciti una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in una diversa ricostruzione dei fatti operata sulla base di criteri di valutazione alternativi, allorché la motivazione del provvedimento impugnato risulti esente da vizi logici e giuridici. Analogamente, è inammissibile e manifestamente infondata la censura volta a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando il giudice di merito abbia indicato le ragioni del mancato riconoscimento, senza essere tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che, confermando la pronuncia del Tribunale di Napoli, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216, comma 1, legge fall., condannandolo alla pena di anni due di reclusione, in esito a giudizio abbreviato. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di doglianza: con il primo contestava l’inosservanza della legge e la correttezza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto ovvero della partecipazione attiva al reato; con il secondo lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha ritenuto il primo motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e diretto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata. Ha precisato, sul punto, che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, allorché la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici, come nel caso in esame.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato principio per cui, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, restando gli altri tacitamente disattesi dalla valutazione complessiva. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risultava esente da evidenti illogicità e la pena, già fissata nel minimo edittale, era stata ritenuta congrua e adeguata alla concreta gravità del fatto.
All’esito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così come determinata nel dispositivo.
Nota della Redazione
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