Appello inammissibile senza elezione di domicilio e reato estinto per prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 3860 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione è inammissibile quando non contenga la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, né un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione, con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. La previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che il rinvio a una precedente indicazione è sufficiente solo se consente l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel giudizio di legittimità, la prescrizione del reato maturata successivamente al provvedimento impugnato deve essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte nell’interesse di due imputate avverso la sentenza di condanna di primo grado. Agli atti di appello, depositati dopo la sentenza, erano allegate procure speciali rilasciate ai difensori successivamente alla pronuncia impugnata. Secondo il collegio, tali procure erano prive della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che agli atti del giudizio di primo grado erano presenti procure rilasciate per ogni stato e grado del procedimento, contenenti elezione di domicilio presso il difensore, da ritenersi valide anche per la fase di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto corretta la statuizione di inammissibilità, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nel processo n. 5578/2024, con riferimento alla disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. La nuova previsione si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

Secondo il principio richiamato, è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Nel caso concreto, l’esame di ciascun atto di appello ha evidenziato che le procure speciali allegate, rilasciate dopo la sentenza impugnata, erano prive della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio e non contenevano alcun richiamo a precedenti dichiarazioni o elezioni, né indicavano la loro collocazione nel fascicolo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, rilevando la natura controversa della questione che aveva determinato l’intervento delle Sezioni Unite.

La Corte ha poi rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato di estorsione non aggravata per il quale le imputate avevano riportato condanna in primo grado. Il termine prescrizionale massimo, in ragione delle intervenute cause interruttive e in assenza di recidiva, è stato calcolato in anni dodici e mesi sei, con decorrenza dal 1 agosto 2011 e perfezionamento il 1 febbraio 2024, tenendo conto di 277 giorni di sospensione ex lege. La prescrizione si è dunque compiuta l’8 novembre 2024.

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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