Determinazione della pena e vizio di motivazione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 27873 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del trattamento sanzionatorio, in punto di individuazione della pena base, è materia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita nella cornice dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dando conto in motivazione dei parametri seguiti. Il giudice del merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi richiamati dalla norma, potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti. Il vizio di motivazione è scrutinabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., senza che il giudice di legittimità possa sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento delle circostanze di fatto, salvo lacune vistose o manifesta illogicità. La corrispondenza astratta del trattamento sanzionatorio tra fattispecie incriminatrici non integra di per sé irragionevolezza, dovendo la scelta essere commisurata alla fattispecie concreta.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza del 15 gennaio 2019, era chiamata a rideterminare la pena a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 624-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A). I giudici di merito confermavano le pene già irrogate ai due imputati, applicata la circostanza di cui all’art. 63 cod. pen.
Avverso tale decisione i condannati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. e illogicità ovvero omessa motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, pur esclusa l’aggravante, aveva confermato il trattamento sanzionatorio con mero rinvio alla pena prevista per il reato originariamente contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla premessa che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Il controllo di legittimità, pertanto, opera nei limiti del parametro di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice del merito, se non in presenza di lacune vistose.
I ricorrenti sostenevano che la motivazione fosse meramente apparente, perché la Corte di appello aveva confermato la pena con semplice rinvio al trattamento previsto per il reato di cui al capo A), senza considerare la diversità di disvalore tra il furto in luogo di privata dimora e il furto pluriaggravato.
La Corte rileva che l’originaria contestazione riguardava già il delitto di tentato furto pluriaggravato, sicché non era stata operata alcuna riqualificazione nella fattispecie di tentativo. La corrispondenza del trattamento sanzionatorio previsto in astratto dalle fattispecie di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen. non denota irragionevolezza, poiché la scelta va commisurata alla fattispecie concreta.
Nel caso esaminato, le conclusioni della Corte di appello risultano suffragate dal giudizio di effettiva gravità dei fatti, in presenza di reiterati reati contro il patrimonio, del reato di resistenza commesso in occasione del tentato furto e della ritenuta sussistenza della recidiva a carico di ciascun imputato.
La Corte esclude, infine, che la pena irrogata per il capo A) risulti sproporzionata rispetto alla condotta, caratterizzata da effrazione della finestra e dell’armadio blindato dell’ufficio, seguita dalla fuga e dalla resistenza all’arresto. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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