Il trasportatore di rifiuti risponde anche per attività illecite extra-autorizzative (Cass. pen. Sez. 3 n. 15723 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo del provvedimento sia del tutto assente o si risolva in affermazioni generiche, tali da non consentire di cogliere l’analisi logico-giuridica compiuta dal giudice del riesame. L’ordinanza che fondi il fumus commissi delicti su una pluralità di riscontri investigativi (riprese video, intercettazioni, documenti) non è affetta da motivazione apparente. La valutazione delle vicende in fatto successive al provvedimento impugnato, come la titolarità effettiva dei beni sequestrati o la loro alienazione, è di cognizione esclusiva del giudice della cautela e non può essere svolta in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, disponeva il sequestro preventivo di autocarri e di un escavatore nella disponibilità di un indagato per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ex art. 452-quaterdecies cod. pen. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione in ordine al fumus ed al periculum in mora, e contestando la propria responsabilità in quanto trasportatore munito di ogni autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, includendovi il vizio di motivazione apparente. Ha quindi escluso che tale vizio fosse ravvisabile nell’ordinanza impugnata, la quale aveva illustrato in modo ampio e diffuso la gravità indiziaria a carico del ricorrente, richiamando plurimi elementi investigativi di diversa natura.
Quanto al primo motivo, la Corte ha riscontrato l’assenza di qualsivoglia relazione critica tra le censure del ricorrente e la motivazione del Tribunale, che aveva articolatamente descritto il modus operandi illecito riscontrato nel sito, caratterizzato da scarichi indiscriminati e dallo sversamento di rifiuti nell’alveo di un torrente, senza alcun trattamento da parte dei macchinari di lavorazione.
La Corte ha inoltre valorizzato gli elementi indiziari individuali, come le immagini captate e le conversazioni intercettate, da cui il Tribunale aveva tratto la piena consapevolezza del trasportatore circa il carattere illecito dell’attività e la sua adesione all’organizzazione criminosa. Ha così ritenuto del tutto generica e inammissibile la tesi difensiva che limitava gli obblighi del trasportatore alla mera verifica formale delle autorizzazioni.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sul periculum in mora, fondata sulla necessità di impedire che i beni fossero ancora utilizzati per l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato abituale, nonché sulla “peculiare propensione criminale” dell’indagato, desunta dalla sua persistente attività illecita nonostante i precedenti procedimenti.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria difensiva, relativa a vicende fattuali successive all’ordinanza impugnata, come la vendita di un autocarro, in quanto di cognizione esclusiva del giudice della cautela. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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