Convalida dell’arresto e valutazione ex ante dei presupposti di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 5682 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti che legittimano l’arresto eseguito, operando un controllo di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria in relazione allo stato di flagranza e all’astratta configurabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Tale valutazione va condotta ex ante, tenendo conto solo della situazione conosciuta o conoscibile al momento dell’arresto. Restano estranee a questa fase la gravità indiziaria, le esigenze cautelari e ogni apprezzamento sulla destinazione al consumo personale della sostanza, che appartengono alla successiva fase cautelare o di merito. La violazione dell’art. 386 cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando, in tale chiave, risulti irragionevole l’eccesso di discrezionalità della polizia.
Il Fatto
Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 12.09.2024, non convalidava l’arresto facoltativo in flagranza eseguito nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il giudice riteneva prevalente la destinazione al consumo personale delle sostanze rinvenute.
Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, lamentando violazione dell’art. 386 cod. proc. pen. e sostenendo che la destinazione al consumo personale non riguarda la fase della convalida, ma quella cautelare, e che molteplici elementi consentivano di inferire la destinazione alla cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal costante orientamento di legittimità, secondo cui nella convalida il giudice verifica la legalità dell’operato della polizia con un controllo di ragionevolezza, senza investire la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o l’apprezzamento sulla responsabilità. Richiama sul punto Sez. 6 n. 15427 del 2023, Sez. 6 n. 8341 del 2015 e Sez. 6 n. 48471 del 2013.
La valutazione, ribadisce la Corte, va compiuta ex ante, avendo riguardo esclusivamente alla situazione conosciuta o conoscibile al momento dell’arresto, e non agli elementi successivi, come affermato da Sez. 3 n. 12954 del 2021. Il controllo può condurre alla non convalida solo quando, in tale prospettiva, risulti altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di discrezionalità, con adeguata motivazione (Sez. 6 n. 19011 del 2003 e conformi).
Nel caso concreto, la presenza di tre distinti tipi di stupefacenti, di una pianta completa di inflorescenze, di una serra, del materiale per una seconda serra e di un bilancino di precisione rendeva ragionevole ritenere astrattamente configurabile la detenzione a fini di spaccio. La valutazione del giudice sulla possibile destinazione al consumo personale, riferita dall’indagato, va censurata perché pertinente alla successiva fase della cautela. Ricorre dunque la violazione dell’art. 386 cod. proc. pen.
Quanto alle dichiarazioni autoindizianti, la Corte le reputa irrilevanti e richiama il principio del male captum bene retentum, in forza del quale, ricorrendo l’ipotesi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro del corpo del reato rende irrilevante il modo con cui vi si è pervenuti (Sez. U. n. 5021 del 1996). La Corte costituzionale, con la sent. n. 219 del 2019, ha escluso un principio di inutilizzabilità derivata, ribadito con la sent. n. 247 del 2023. Pertanto delle sostanze rinvenute si doveva tenere conto nella valutazione dello stato di flagranza, elemento negletto dall’ordinanza impugnata.
L’ordinanza è annullata senza rinvio, perché il ricorso mira alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché il rinvio solleciterebbe una pronuncia priva di concreti effetti giuridici.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo