Detraibilità IVA sui canoni di leasing di bene distrutto per incendio (Cass. civ. Sez. V n. 20905 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La distruzione del bene oggetto di un contratto di leasing, se debitamente provata o giustificata e se il bene ha perso ogni utilità nell’attività economica del soggetto passivo, non costituisce mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione e non comporta l’obbligo di rettifica della detrazione IVA assolta sui canoni. L’operazione di leasing è equiparata, per l’utilizzatore, all’acquisto di un bene di investimento ammortizzabile, con detraibilità dell’imposta anche prima del riscatto. Il rimborso assicurativo non interferisce sulla detraibilità, operando su un piano distinto dal rapporto di leasing. L’art. 185, par. 2, della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che la distruzione rientra tra le eccezioni all’obbligo di rettifica.
Il Fatto
La società contribuente operava nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi. Nel 2010 stipulava un contratto di locazione finanziaria ricevendo in concessione un trituratore, bene strumentale all’attività di compostaggio. Nel 2012 il macchinario andava distrutto a seguito di un incendio. La società continuava a corrispondere i canoni e, nel 2014, provvedeva al riscatto del bene; nello stesso periodo l’assicuratore, in adempimento degli obblighi contrattuali, indennizzava il danno subito.
A seguito di verifica, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, disconosceva la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing per il 2013, irrogando la relativa sanzione. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva l’appello per nullità dell’avviso; la Suprema Corte, con sentenza n. 1556/2021, accoglieva il ricorso dell’Agenzia e rinviava alla CTR in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la CTR rigettava l’appello della contribuente. Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR escluso la detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing di un bene distrutto per causa di forza maggiore prima della conclusione del contratto. La Corte ritiene il motivo fondato.
La detraibilità dell’imposta è ancorata all’effettuazione di ogni operazione passiva, rappresentata dall’acquisto di beni e servizi necessari all’attività d’impresa e finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale. Non rileva che il bene sia stato acquisito in leasing: la giurisprudenza unionale equipara l’operazione a un acquisto di bene di investimento, con trasferimento della maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà (Corte Giust. 2 luglio 2015, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt). Da qui il consolidato orientamento di legittimità che riconosce, anche prima del riscatto, l’acquisto di un bene ammortizzabile ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 (Cass. ord. n. 12457 del 2019; Cass. n. 20951 del 2015).
La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria secondo cui la distruzione del bene non fa sorgere l’obbligo di rettifica della detrazione quando ricorrono le condizioni dell’art. 185, par. 2, della direttiva 2006/112/CE (Corte Giust. C-234/11; Corte Giust. C-127/22). La rettifica opera quando, successivamente alla dichiarazione, mutano gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione; ma la distruzione rientra espressamente tra le eccezioni a tale obbligo, purché sia debitamente provata o giustificata e il bene avesse oggettivamente perso ogni utilità nell’attività del soggetto passivo.
La perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica: la distruzione rientra tra gli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove provata. Nel caso di specie la distruzione è incontroversa. La Corte esclude inoltre che il rimborso assicurativo possa interferire sulla detraibilità, collegandosi a un rapporto contrattuale distinto tra utilizzatore e assicuratore, su un piano diverso dal leasing in essere con il concedente.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per il tenore parzialmente inedito delle questioni.
Nota della Redazione
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