Detraibile l’IVA della società veicolo nel merger leveraged buy out (Cass. civ. Sez. V n. 22608 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società veicolo (SPV) costituita per realizzare un’operazione di merger leveraged buy out e destinata a fondersi con la società target non è una holding statica. Le spese di consulenza sostenute per l’acquisizione della partecipazione costituiscono attività preparatorie dell’attività economica che verrà esercitata dopo la fusione, sicché di esse va riconosciuta la strumentalità e l’inerenza. Ai fini della detrazione IVA non rileva l’assenza di operazioni attive né il momento in cui le prime operazioni attive sono realizzate: chi intende iniziare un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento è soggetto passivo. L’imposta assolta dalla società veicolo è detraibile, a condizione che la società risultante dalla fusione sia qualificabile come soggetto passivo IVA e goda a sua volta del diritto alla detrazione.

Il Fatto

Nel 2015 una società capogruppo, controllante della società target, e un investitore estero costituirono una società veicolo nell’ambito di un’operazione di leveraged buy out. La veicolo fu costituita per acquisire, tramite finanziamento bancario, una rilevante quota azionaria della target, consentendo l’ingresso di nuovi azionisti nel controllo di questa.

Nel periodo della sua esistenza la veicolo svolse solo l’attività di possesso delle azioni, dotandosi però di partita IVA. Commissionò e ricevette servizi di consulenza legati all’operazione, resi da fornitori italiani, dell’Unione e di Paesi terzi. Non esercitò la detrazione sull’IVA delle fatture italiane, applicando il reverse charge per le prestazioni degli altri fornitori. Dopo la fusione inversa, la target presentò istanze di rimborso quale successore universale; i dinieghi erariali furono impugnati e accolti in primo grado, con rigetto degli appelli dell’Agenzia in appello.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia deduce la violazione degli artt. 4, 7-ter, 17, comma 2, e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 43 e 44 Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che l’identificazione ai fini IVA della veicolo la rendesse di per sé soggetto passivo. La Corte ritiene il motivo infondato, muovendo dalla distinzione tra holding statiche e holding miste: le prime, che si limitano a detenere partecipazioni senza interferire nella gestione, non hanno la qualifica di soggetto passivo, come già affermato dalla giurisprudenza unionale e recepito dall’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia la veicolo di un’operazione di acquisizione con indebitamento non è riconducibile a quel paradigma.

La Corte ricostruisce le fasi dell’operazione — costituzione della SPV, ricorso al capitale di debito, acquisizione della target e successiva fusione per incorporazione — e osserva che l’acquisto della partecipazione è fase meramente transeunte e strumentale alla fusione, che assurge ab origine a presupposto necessario dell’intera operazione, perché funzionale alla congiunzione del debito finanziario con il patrimonio della target.

Ne segue che l’acquisizione della target si atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che sarà esercitata dopo la fusione. Il sostenimento di spese di investimento orientate all’acquisizione rende la veicolo soggetto passivo, anche se i servizi acquistati non sono immediatamente utilizzati ma sono prodromici all’avvio concreto dell’attività. Il principio di neutralità impone di iscrivere tali spese nel perimetro delle attività economiche, non potendosi distinguere tra spese sostenute prima o durante lo svolgimento dell’attività.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale — sentenza 12 novembre 2020, causa C-42/19 (Sonaecom), e sentenza 17 ottobre 2018, causa C-249/17 (Ryanair) — secondo cui chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare un’attività economica ed effettua le prime spese di investimento è soggetto passivo. Ribadisce inoltre il proprio orientamento (Cass. n. 7344 del 2011, Cass. n. 1578 del 2015, Cass. n. 18475 del 2016, Cass. n. 23994 del 2018): la detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie. La strumentalità, del resto, non è contestata. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale condizionato assorbito, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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