Sconfinamento del giudice amministrativo e sindacato sull’equivalenza tecnica in gara (Cass. Sez. Un. n. 25219 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. non si estende alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione — invasione o arretramento — o di difetto relativo, ossia violazione dei limiti esterni. Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di equivalenza tecnica delle offerte, ove ritenuto erroneo o troppo rigoroso, non integra indebita invasione della sfera riservata alla discrezionalità amministrativa, ma si risolve al più in un error in iudicando, insindacabile in Cassazione. Integra invece sconfinamento nel merito amministrativo la pronuncia che valuti l’opportunità e la convenienza dell’atto o si sostituisca alla volontà dell’amministrazione.
Il Fatto
Un Comune aggiudicava un appalto di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, per la durata di otto anni più uno, a una società. L’aggiudicazione, il disciplinare, il bando, i verbali e gli atti connessi erano impugnati davanti al TAR Campania da due società, rispettivamente terza e seconda classificata.
Il TAR, con sentenza del 26 luglio 2024, n. 4437, rigettava i ricorsi e riteneva fondato il ricorso incidentale dell’aggiudicataria. Il Cons. Stato, con sentenza n. 710/2025, accoglieva l’appello della seconda classificata, reputando che l’aggiudicataria avesse offerto automezzi diversi da quelli previsti a pena di esclusione dalla lex specialis per due attività obbligatorie. La sentenza è impugnata per cassazione dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo abbia sindacato il giudizio di equivalenza della commissione, apprezzamento tecnico-discrezionale, senza indicarne la macroscopica abnormità.
Le Sezioni Unite richiamano il consolidato orientamento secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo per invasione, arretramento o violazione dei limiti esterni. Il controllo non si estende alle asserite violazioni di legge, sostanziali o processuali, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, richiamando Cass., SU, n. 26469 del 2025 e Cass., SU, n. 16824 del 2024. Lo sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile solo quando il giudice valuti l’opportunità o la convenienza dell’atto, sostituendosi all’amministrazione, come chiarito da Cass., SU, n. 12328 del 2026.
La Corte ricostruisce poi il principio di equivalenza di matrice eurounitaria, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5708 del 2025: esso presuppone la conformità sostanziale delle prestazioni alle specifiche tecniche e trova il proprio limite nell’aliud pro alio non rimediabile. Richiama la distinzione tra specifiche tecniche e requisiti minimi obbligatori, e l’onere dell’offerente di indicare l’equivalenza funzionale in sede di gara, non potendo integrarla ex post né in sede giudiziale.
Nel caso concreto nessuna intrusione è configurabile: il giudice amministrativo ha verificato la corrispondenza tra offerta e requisiti minimi inderogabili della lex specialis, senza sostituirsi all’amministrazione né valutarne convenienza e opportunità. La difformità dagli automezzi previsti a pena di esclusione esclude i presupposti applicativi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, oggi riprodotto nell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Il ricorso principale è inammissibile. Il controricorso del Comune, mera adesione alle censure, è qualificato come ricorso incidentale adesivo e, per le stesse ragioni, anch’esso inammissibile. Conseguono la condanna solidale alle spese e gli obblighi in materia di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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