Progressione economica ATA: non basta corso e graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31903 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione economica del personale ATA del comparto Scuola, l’attribuzione della prima posizione economica disciplinata dall’art. 50 CCNL 2006/2009, come riformulato dalla sequenza contrattuale del CCNL 25.7.2008, non consegue automaticamente all’utile collocazione in graduatoria e al superamento del corso di formazione. Tali requisiti sono necessari ma non sufficienti, poiché l’ammissione al corso è determinata nella misura del 105% delle posizioni disponibili: occorre il successivo provvedimento di individuazione dei destinatari, subordinato alla disponibilità delle risorse e al rispetto della ripartizione prevista dalla contrattazione integrativa. Il giudice di merito che si arresti ai soli dati della graduatoria e del corso omette l’accertamento delle ulteriori condizioni richieste dalla contrattazione nazionale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di integrale rigetto resa dal Tribunale di Busto Arsizio, aveva accolto — nei limiti della prescrizione quinquennale, con estinzione dei crediti anteriori al 16.3.2018 — la domanda di un’assistente amministrativa ATA volta al riconoscimento del beneficio economico annuo correlato alla prima posizione economica, con decorrenza dall’1.9.2012.

Il giudice d’appello aveva fondato il diritto sulla sola collocazione in graduatoria e sull’esito favorevole del corso di formazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro contrattuale muovendo dall’originaria formulazione dell’art. 50 del CCNL 29.11.2007, che già prevedeva l’ammissione al corso «nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili». La sequenza contrattuale intervenuta con il CCNL 25.7.2008 ha riformulato la norma ridefinendo i requisiti di accesso alla progressione e confermando il meccanismo del concorso tra idonei.

Da tale disciplina la Corte desume che la graduatoria è finalizzata all’accesso al corso di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili. Ne consegue che l’ammissione al corso e il suo superamento non bastano a dare titolo all’attribuzione della progressione: occorre l’ulteriore fase dell’attribuzione, che risente del numero degli idonei e delle risorse disponibili.

Il primo motivo è dunque fondato sotto il profilo della violazione dell’accordo del 2008. La Corte precisa che, pur trattandosi di contrattazione integrativa non censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la censura trova fondamento nella contrattazione nazionale — il CCNL 2006-2009 — che questa Corte può direttamente interpretare. L’accoglimento del primo motivo assorbe e sostiene anche il terzo, relativo all’omesso esame del difetto del requisito.

La Corte territoriale, muovendo da un’interpretazione erronea della contrattazione nazionale, ha arrestato l’accertamento fattuale a dati non sufficienti a fondare il diritto e ha omesso di verificare la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa.

Il secondo motivo è inammissibile, non misurandosi la censura con il decisum fondato sulla tardività dell’eccezione e sulla genericità delle allegazioni. Il quarto motivo è inammissibile e infondato, richiamandosi il principio della Cass. n. 15198/2024 in tema di cumulabilità dell’indennità di direzione con la posizione economica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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