Compensi difensore patrocinio spese Stato limiti tabellari inderogabili (Cass. civ. Sez. II n. 4880 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l’opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore, che agisce in forza di un’autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato. I limiti tabellari di cui all’art. 4, comma primo, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018, hanno carattere inderogabile, non essendo più consentito al giudice aumentare oltre i massimi o diminuire sotto i minimi gli importi per ciascuna fase. Nel procedimento di opposizione alla revoca dell’ammissione al beneficio gli artt. 91 e 92 c.p.c. sono inapplicabili, non potendo le spese di lite essere oggetto di condanna o di compensazione, dovendosi liquidare il compenso dell’avvocato nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il procedimento trae origine da un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, nel quale il patrocinato, convenuto, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Revocata l’ammissione, il difensore proponeva opposizione e il giudice delegato, accolta l’opposizione, liquidava in suo favore un compenso di soli 600 euro, determinato unitariamente e senza distinzione per fasi.
Avverso quel provvedimento ricorrevano, con tre motivi, sia il difensore sia il patrocinato. Il Ministero della Giustizia depositava un mero atto di costituzione. La questione giunge così davanti alla Corte, chiamata a verificare la legittimazione dei ricorrenti e la correttezza della liquidazione e della compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare della legittimazione. Poiché il procedimento verte unicamente sulla liquidazione dei compensi richiesti dal difensore, la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente a quest’ultimo, non al patrocinato, che non può considerarsi soccombente né ha interesse a dolersi dell’esiguità della liquidazione. Il ricorso del patrocinato è pertanto inammissibile, mentre quello del difensore è esaminato nel merito.
Il primo motivo è accolto. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, alla stregua del nuovo testo dell’art. 4, comma primo, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non è più possibile per il giudice aumentare oltre i massimi o diminuire sotto i minimi tabellari gli importi da riconoscere al difensore, avendo i limiti assunto carattere inderogabile. Il giudice tiene conto dei valori medi, aumentabili di regola fino all’80 per cento e diminuibili non oltre il 50 per cento, con soglie differenziate per la fase istruttoria.
Nel caso di specie il compenso liquidato — 600 euro — risulta inferiore al minimo di 808,75 euro ottenibile applicando la massima riduzione consentita, tenuto conto dell’ulteriore riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e senza distinzione per fasi. La violazione di legge è palese e il provvedimento è cassato sul punto.
I motivi secondo e terzo, relativi alla compensazione delle spese, sono invece rigettati. La Corte rileva che sia la motivazione dell’ordinanza sia i motivi muovono dall’erroneo assunto dell’applicabilità degli artt. 91 e 92 c.p.c. al procedimento di opposizione alla revoca dell’ammissione al beneficio. Richiamando la propria ordinanza n. 30380 del 02.11.2023, la Corte ribadisce che in tali procedimenti le spese di lite non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, dovendosi liquidare il compenso dell’avvocato nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002. La motivazione è pertanto corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Non residuando ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e liquida al difensore il compenso di 808,75 euro oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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