Litis denuntiatio e intervento dell’ente impositore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 4753 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi ha natura sostanziale di litis denuntiatio, con la conseguenza che la chiamata può essere effettuata con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il mancato assolvimento di tale onere non impedisce all’ente impositore di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso, accettando il processo nello stato in cui si trova e restando comunque consentite le mere difese, inclusa la prova della notificazione dell’atto impositivo. La produzione documentale dell’ente impositore intervenuto è pertanto utilizzabile, nel limite dei motivi di impugnazione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2010. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ma autorizzava la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate, richiesta dall’agente della riscossione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la decisione, riteneva erronea la chiamata in causa dell’ente impositore in quanto tardivamente formulata. Estrometteva l’Agenzia delle entrate dal giudizio e dichiarava inutilizzabile la documentazione prodotta da quest’ultima, annullando conseguentemente l’atto impositivo per mancata prova della sua notificazione. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminando prioritariamente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, la riteneva infondata. L’Agenzia delle entrate, censurando l’illegittima estromissione, aveva implicitamente ma espressamente dedotto l’ulteriore errore concernente l’affermata inutilizzabilità della documentazione prodotta, idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria, così impugnando la sentenza nella sua interezza.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento già consolidato secondo cui il dovere del concessionario di chiamare in causa l’ente impositore ha natura sostanziale di litis denuntiatio, essendo finalizzato a mettere il terzo in condizione di intervenire. La relativa chiamata può essere effettuata con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.
La pronuncia ha, in particolare, ribadito il principio per cui il mancato assolvimento di tale onere non impedisce all’ente impositore di intervenire volontariamente in giudizio. Tale intervento, pur soggiacendo alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, consente comunque lo svolgimento di mere difese, ivi inclusa la prova della notificazione dell’atto impositivo e degli atti presupposti.
Alla luce di tali principi, la Corte ha rilevato l’errore commesso dal giudice d’appello, il quale non aveva ritenuto legittimo l’intervento spiegato dall’Agenzia delle entrate in qualunque modo espletato, né l’utilizzabilità della documentazione prodotta. La Corte ha infine precisato che il nuovo disposto dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 non trova applicazione ratione temporis, come statuito dalla Corte Costituzionale.
Nota della Redazione
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