Detrazione IVA e frode carosello: onere probatorio e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21412 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta, anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi e specifici, quali le modalità di approvvigionamento finanziario, gli scarsi o nulli margini di profitto, la coincidenza delle operazioni finanziarie e l’assenza di movimentazione delle merci. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non sussiste, fuori dai casi di legge, alcun obbligo di motivazione rinforzata dell’atto impositivo in ordine al rigetto delle osservazioni endoprocedimentali.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014. A esito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione, l’Ufficio ha disconosciuto la detrazione IVA e irrogato sanzioni su alcune fatture di acquisto, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una frode carosello di commercializzazione di prodotti elettronici in cui alla società era contestato il ruolo di filtro.
La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti; la CTR della Lombardia ha confermato, ritenendo provata la frode e il coinvolgimento consapevole della contribuente sulla base di una serie di anomalie commerciali e finanziarie, e corretta l’applicazione del cumulo giuridico in punto di sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. La rinuncia al mandato comunicata dai difensori del ricorrente non incide sul giudizio, in forza del principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore espresso dall’art. 85 cod. proc. civ. e della ultrattività del mandato, tanto più in un giudizio di legittimità retto dal potere di impulso d’ufficio.
Il primo motivo, che lamentava motivazione apparente o contraddittoria, è infondato. L’apparenza della motivazione è predicabile solo quando sia impossibile ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha indicato analiticamente le anomalie poste a fondamento della decisione, sicché il percorso argomentativo resta controllabile.
Il secondo motivo tocca il cuore della controversia. La Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario, anche per presunzioni, mediante elementi oggettivi specifici indicativi della conoscibilità della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
Tali principi riposano sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha precisato come il soggetto passivo non possa invocare la detrazione quando avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, a un’operazione inserita in una evasione commessa dal fornitore o da altro operatore della catena. La Corte richiama sul punto il filone che culmina nella pronuncia Global Ink Trade Kft, C-537/22 del 2024, ove si è affermato che, in presenza di indizi di frode a monte, è esigibile dal contribuente a valle un maggior onere di diligenza, commisurato alla sua professionalità e alle circostanze del caso.
La seconda censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta la pregnanza indiziaria degli elementi valorizzati dal giudice di appello e la mancata valutazione delle circostanze dedotte a comprova della diligenza: si tratta di doglianze volte a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nel merito.
Il terzo motivo è infondato. Non esiste, fuori dai casi espressamente previsti, un obbligo di motivazione rafforzata degli atti impositivi in ordine al rigetto delle osservazioni formulate dal contribuente in sede endoprocedimentale. L’omesso motivato dissenso non comporta la nullità dell’atto, poiché l’assenza di specifica motivazione esprime condivisione delle conclusioni degli agenti accertatori e non arreca pregiudizio al contraddittorio quando gli elementi di fatto siano già noti al contribuente.
Il quarto motivo è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, incentrata sul cumulo giuridico e non sulla recidiva, e introduce questione nuova, mai affrontata dal giudice di appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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