Appello incidentale tardivo ammissibile anche su capo autonomo (Cass. civ. Sez. II n. 20482 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o lo stesso capo per motivi diversi, indipendentemente dal fatto che l’interesse ad impugnare fosse preesistente. Nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della parità delle armi e al fine di evitare la proliferazione dei processi di impugnazione. L’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, conserva funzione accertativa ed è atto autonomamente impugnabile, non dovendo essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione. L’opposizione all’ingiunzione non ha ad oggetto soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice involge, pur in difetto di espressa richiesta, l’accertamento sull’esistenza e sull’entità del credito.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria del servizio di riscossione coattiva per conto di un Comune, deducendo il mancato invio della comunicazione preventiva degli importi iscritti a ruolo, l’illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento e l’insufficiente motivazione dell’atto. Il giudice di pace accoglieva il ricorso e annullava l’ingiunzione, compensando le spese.
Il contribuente appellava il solo capo relativo alla compensazione delle spese; la società, già soccombente, proponeva appello incidentale. Il Tribunale rigettava l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, riformava integralmente la decisione di primo grado, rigettando l’opposizione e condannando il contribuente alle spese di entrambi i gradi. Avverso la sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dalla società. Il ricorrente sosteneva che l’impugnazione fosse autonoma, fondata su motivi indipendenti e non conseguenti a quella principale, e che pertanto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. La Corte ritiene il motivo infondato, aderendo al prevalente e più recente orientamento secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo diverso da quello oggetto del gravame principale o investe lo stesso capo per motivi diversi, in applicazione degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8486 del 2024, oltre alle Sezioni III nn. 26139 del 2022, 25285 del 2020 e 15100 del 2024 e alla Sez. VI n. 14094 del 2020.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la necessità della comunicazione preventiva di cui all’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012, sostenendo l’equiparazione funzionale tra ingiunzione fiscale e cartella di pagamento. La Corte rigetta la censura osservando che l’ingiunzione fiscale, anche dopo il d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa quale atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale e a formare il titolo per la successiva esecuzione forzata, non dovendo essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione, secondo l’insegnamento di Sez. V n. 18490 del 2016. La Corte aggiunge che, in ogni caso, la disposizione richiamata non avrebbe rilievo, essendo il valore dell’ingiunzione superiore a mille euro una volta sommate le maggiorazioni per ritardato pagamento.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente lamentava la mancata declaratoria di nullità dell’atto per violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La Corte, richiamando Sez. III n. 3843 del 2023, afferma che l’opposizione all’ingiunzione non ha ad oggetto soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante: la cognizione del giudice non è circoscritta ai vizi di legittimità formale dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta, l’accertamento sull’esistenza e sull’entità del credito, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell’opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti o vizi di contenuto-forma.
Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, riguardavano la mancata riproposizione in appello dei motivi assorbiti e l’omessa pronuncia sull’appello principale relativo alle spese. La Corte ribadisce che il giudizio d’appello non è un novum judicium ma una revisio prioris instantiae, con conseguente onere dell’appellante di dimostrare la fondatezza dei propri motivi. Poiché il Tribunale, accogliendo l’appello incidentale, ha ritenuto legittima l’opposizione all’ingiunzione, risulta corretta la pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza, senza alcuna omessa pronuncia. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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