Gli effetti dell’ordinanza cautelare amministrativa cadono con la sentenza di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24507 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze cautelari emesse dal giudice amministrativo hanno natura interinale e provvisoria, finalizzata ad assicurare la fruttuosità della decisione di merito. Esse non assumono carattere decisorio, non incidono in via definitiva sulle posizioni soggettive e sono destinate a perdere efficacia ex tunc se il ricorso nel merito viene rigettato. Ne consegue che gli effetti sostanziali prodotti in via provvisoria vengono travolti dalla sentenza di merito sfavorevole, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite in forza del provvedimento cautelare. Il principio è oggi espresso dall’art. 55 c.p.a., che collega la caducazione degli effetti alla definizione del giudizio.

Il Fatto

Lo psicoterapeuta, dipendente del consultorio di una ASL, aveva ottenuto in via cautelare dal TAR la sospensione del provvedimento con cui il CORECO aveva annullato la sua equiparazione economica e giuridica al personale medico psichiatra. In esecuzione di quella ordinanza l’azienda sanitaria aveva corrisposto le differenze retributive. Sopravvenuta la sentenza di merito che respingeva la domanda di equiparazione, l’ASL chiese la restituzione delle somme versate.

Il lavoratore si oppose dinanzi al Tribunale, chiedendo di mantenere gli effetti dell’ordinanza cautelare per il periodo della sua efficacia e, in subordine, eccependo la prescrizione. Il Tribunale accolse parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione parziale. La Corte d’Appello, in riforma, accolse l’appello dell’azienda sulla prescrizione e respinse quello incidentale del dipendente, negando l’asserita irreversibilità degli effetti cautelari. Il ricorso per cassazione è stato proposto con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario, è infondato. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha bensì dichiarato illegittime le disposizioni sul ruolo dei giudici ausiliari nei collegi, ma ha nel contempo ritenuto temporaneamente tollerabile l’assetto per evitare l’annullamento delle decisioni già pronunciate, con il richiamo a Cass. Sez. 6-2 n. 32065 del 2021.

Il secondo motivo è parimenti infondato e costituisce il nucleo del principio. La Corte ribadisce che le ordinanze cautelari sono per loro natura interinali, provvisorie e temporanee rispetto al merito, e perdono efficacia ex tunc quando il giudice della cognizione rigetti il ricorso. Il carattere provvisorio è oggi affermato dall’art. 55 c.p.a..

Sul punto richiama la pronuncia Cass. n. 13629 del 2020, secondo cui il provvedimento cautelare non ha carattere decisorio, non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive e non è idoneo ad assumere autorità di giudicato. Le ordinanze cautelari sono insuscettibili di passare in giudicato, come i provvedimenti istruttori o interlocutori; anche quelle a contenuto positivo introducono una disciplina meramente anticipatoria degli effetti del provvedimento negato. Gli effetti sostanziali conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole.

La Corte ne trae la correttezza della sentenza impugnata, che ha ritenuto travolti gli effetti sostanziali dell’ordinanza cautelare all’esito della sentenza di merito sfavorevole. Il terzo motivo, concernente la interruzione della prescrizione, è dichiarato inammissibile, perché chiede una rivalutazione degli atti già compiuta in sede di merito in modo insindacabile. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *