Inammissibile il ricorso che chiede nuova valutazione delle prove tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 19227 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo un error in iudicando ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia in realtà preordinato a ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie e una diversa valutazione degli elementi di prova è inammissibile, perché investe il merito della controversia e non prospetta un vizio di violazione o falsa applicazione di legge. È altresì inammissibile, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che non indichi in modo specifico quali importi sarebbero stati duplicati per effetto della mancata applicazione del principio di imposizione per cassa, limitandosi a contestare in modo generico l’operato del giudice di appello. Il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di un contribuente iscritto AIRE, un avviso di accertamento per l’anno 2012, con cui — all’esito di indagini bancarie — recuperava a tassazione IRPEF importi qualificati come redditi diversi e come redditi di lavoro autonomo, oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio contestava la fittizietà della residenza estera e la mancata dichiarazione dei proventi comunque percepiti in Italia.
La C.t.p. rigettava il ricorso del contribuente; la C.t.r. della Liguria confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione del principio di imposizione per cassa proprio delle persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, il motivo presenta natura meritale: il ricorrente mira a ridiscutere fatti, vicende processuali e apprezzamenti del giudice di appello, per ottenere una valutazione delle prove di segno opposto a quella espressa dalla C.t.r. Si chiede, in sostanza, un nuovo accertamento fattuale, estraneo al giudizio di legittimità.
La sentenza impugnata, osserva la Corte, dà contezza di come i proventi conseguiti dal contribuente — da sommare ai redditi accertati — fossero riconducibili a reddito da lavoro dipendente e il recupero scaturisse da indagini bancarie svolte ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La censura non si confronta con questo percorso, ma lo contraddice in punto di fatto.
Sotto altro profilo, il motivo non adempie all’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: non sono indicati quali importi siano stati duplicati per effetto della mancata utilizzazione del principio di imposizione per cassa. Il ricorrente assume che non possa sommarsi al totale degli accrediti quanto già dichiarato, ma oblitera ogni argomentazione a sostegno dell’assunto. La censura resta così priva del necessario aggancio alle ragioni della dedotta violazione di legge.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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