Detrazione IVA e inerenza delle operazioni all’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 17500 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da una società di capitali si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa per presunzione iuris et de iure, quale che sia la natura dell’attività svolta. Ai fini della detrazione o del rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, tuttavia, il solo rivestimento formale della qualità di imprenditore societario non è sufficiente: occorre verificare in concreto l’inerenza e la strumentalità del bene o servizio acquisito rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. La compatibilità dell’operazione con l’oggetto sociale costituisce mero indizio dell’inerenza, il cui onere probatorio grava sul contribuente. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad attività preparatorie, purché il bene o il servizio acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione, presentava la dichiarazione IVA per il 2016 chiedendo il rimborso di un credito asseritamente maturato nell’anno 2015. L’Agenzia delle entrate negava il rimborso, rilevando che la società era inesistente, priva di sede effettiva, senza dipendenti e con pochissime operazioni, così da escludere l’esercizio abituale di attività commerciale.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che le operazioni non esprimessero un’attività commerciale stabile e continuativa e che la società non avesse assolto all’onere probatorio, potendo qualificarsi come società “non operativa” ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, 19 e 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle direttive europee in materia, per avere la CTR negato il rimborso sul presupposto che fossero sufficienti operazioni isolate, senza valutare l’inerenza all’attività d’impresa.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 4, comma 2, n. 1, del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle società ivi indicate costituiscono, per presunzione iuris et de iure, operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa, con applicazione dell’IVA sulle operazioni attive. Questa presunzione opera sul versante delle operazioni attive.
Sul versante della detrazione o del rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti, invece, non basta la qualità formale di imprenditore societario. Occorre accertare in concreto l’inerenza e la strumentalità del bene rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o programmata; la compatibilità con l’oggetto sociale è mero indizio, e l’onere della prova grava sul contribuente (Cass. n. 16697 del 2013; n. 25777 del 2014; n. 17783 del 2017).
La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad attività preparatorie, purché il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata, e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente (Cass. n. 26689 del 2022; n. 7440 del 2021).
La CTR, limitandosi ad affermare che la società aveva esibito “pochi atti” non idonei a provare un’attività continuativa e stabile, ha omesso di verificare il requisito dell’inerenza. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in fatto sulla non operatività della società, mancando la relativa ratio decidendi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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