Difetto d’interesse e limiti all’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 20734 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 e successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024, sancisce il principio per cui l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, in cui dall’iscrizione a ruolo possa derivare al debitore un pregiudizio specifico (contratti pubblici, crediti verso pubbliche amministrazioni, perdita di benefici, procedure concorsuali, finanziamenti, cessione d’azienda). La disposizione, di natura processuale, si applica ai processi pendenti e seleziona l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può variare fino alla decisione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava venti cartelle di pagamento relative a tributi erariali e locali, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. Il giudizio traeva origine, in particolare, dall’impugnazione dell’estratto di ruolo rilasciato su richiesta dell’interessato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione per alcune cartelle e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per altre. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il gravame dell’Agente per la riscossione, ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate – Riscossione, mentre il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, ricostruisce il quadro normativo di riferimento alla luce dello jus superveniens. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, che aveva riconosciuto l’impugnabilità delle cartelle di pagamento conosciute tramite estratto di ruolo solo in caso di omessa o invalida notifica. Successivamente, l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, stabilendo la regola generale della non impugnabilità dell’estratto di ruolo e individuando ipotesi tassative di diretta impugnazione, ampliate dal d.lgs. n. 110/2024.
La Corte richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: la norma, specificando l’interesse alla tutela immediata, si applica ai processi pendenti e ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica. In tale contesto, il contribuente che agisce contro il ruolo deve dimostrare di versare in una delle ipotesi previste dalla legge. La Corte evidenzia inoltre che il giudice di legittimità ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire quando manchi un’espressa pronuncia del giudice di merito sulla questione.
Nel caso di specie, il contribuente, rimasto intimato in sede di legittimità, non aveva documentato di trovarsi in alcuna delle situazioni che legittimano l’impugnazione diretta. Ne deriva la carenza di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.
La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo concernente la prescrizione, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso originario. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione della peculiarità della questione e dell’evoluzione giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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