Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: basta la conoscibilità della frode (Cass. civ. Sez. V n. 20301 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che intenda negare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario, oppure la possibilità che questi si avveda della frode con l’uso della diligenza richiesta all’operatore commerciale medio, anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non rilevano, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. È quindi erronea la decisione che richieda la prova della conoscenza effettiva della frode, essendo sufficiente la conoscibilità.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame erariale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2007 con cui erano stati recuperati IRES, IVA e IRAP. Il recupero dipendeva dall’utilizzo, quale cessionaria, di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse nell’ambito di una più ampia frode intracomunitaria.
Secondo la CTR l’Amministrazione non aveva dimostrato che la contribuente fosse a conoscenza di partecipare a un’operazione truffaldina diretta a frodare il fisco. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; resisteva il Fallimento della società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del controricorrente. La doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. non rileva, perché preclude il ricorso per art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., paradigma estraneo al caso. Non ricorre la causa di inammissibilità dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., poiché si deduce una situazione inversa a quella contemplata dalla norma.
Quanto all’omessa allegazione dei fascicoli di parte, la Corte richiama il principio per cui, nei ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti — che restano acquisiti al fascicolo d’ufficio ex art. 25, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 — comporta che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, a meno che non ne abbia irritualmente ottenuto la restituzione. Richiama Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011 e Cass. n. 28695 del 2017. Esclude altresì un difetto di autosufficienza del ricorso.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte enuncia la regola in materia di onere probatorio: nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario, o almeno la possibilità che questi si avveda della frode con la diligenza dell’operatore medio, anche per presunzioni semplici; a fronte di tali dimostrazioni incombe sul contribuente la prova contraria. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 24471 del 2022, Cass. n. 15369 del 2020, Cass. n. 27566 del 2018.
La CTR è incorsa in un errore di fondo: ha richiesto la prova della conoscenza di partecipare a un’operazione truffaldina, mentre è sufficiente la conoscibilità, cioè la ricorrenza di indici che avrebbero consentito a un operatore di normale avvedutezza di ravvisare le anomalie delle operazioni compiute. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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