Inammissibilità d’ufficio del ricorso tributario per mancata prova della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 20302 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo. Ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, per la verifica della notifica ai fini della tempestività del ricorso introduttivo, può essere prodotta anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato. È illegittima, pertanto, la pronuncia di inammissibilità adottata dal giudice di appello che abbia direttamente statuito sull’inammissibilità in violazione dell’art. 22, primo, quarto e quinto comma, d.lgs. n. 546 del 1992, senza attivare i propri poteri istruttori.

Il Fatto

La CGT di secondo grado della Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento per TASI 2015, rilevando la mancanza in atti della prova della data di ricevimento dell’atto impugnato, necessaria per il controllo della tempestività del ricorso.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La società di riscossione ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il giudice di appello aveva dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo sul presupposto che la contribuente non avesse depositato la documentazione comprovante la data della notifica dell’atto impugnato, necessaria per la verifica della tempestività del ricorso nei sessanta giorni previsti dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. La controricorrente, tuttavia, non aveva eccepito nulla sulla tempestività del ricorso, né in primo grado né in appello.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell’ipotesi di eccezione di tardività del ricorso, è il ricorrente a dover provare la tempestività, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul contribuente (Sez. V, Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, Rv. 659499-01). La tardività dell’impugnazione può però essere rilevata d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Sez. VI-3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022, Rv. 664444-01; Sez. VI-5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803-01).

Il nucleo del principio affermato riguarda però la sanzione processuale. La Corte ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo (Sez. V, Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883-01; Sez. V, Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018, Rv. 649823-01).

Da qui la conseguenza: la produzione dell’atto impugnato, per la verifica della notifica ai fini della tempestività, può avvenire anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di secondo grado, pronunciando direttamente sull’inammissibilità, ha violato tale disposizione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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