Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: prova e buona fede (Cass. civ. Sez. V n. 27042 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. A tal fine non assumono rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dal legale rappresentante cessato dalla carica.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IVA e IRAP, relativo all’anno d’imposta 2005, nei confronti di una società in nome collettivo operante nella compravendita di autovetture, contestando l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Altri due avvisi sono stati notificati ai soci per i redditi di partecipazione.
La CTP di Roma ha accolto i ricorsi; la CTR del Lazio ha riformato la decisione, riconoscendo la fondatezza della pretesa IVA residua. I soci hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso proposto dal socio nella qualità di legale rappresentante della società estinta. La cancellazione dal registro delle imprese risale a data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha differito quinquennalmente gli effetti dell’estinzione senza efficacia retroattiva; in ogni caso il differimento sarebbe scaduto prima della proposizione del ricorso. La società estinta perde la capacità processuale e il rappresentante cessato dalla carica non ha legittimazione a impugnare.
Nel merito, il primo motivo contesta la violazione degli artt. 6, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17, paragrafo 2, lett. a), della direttiva n. 388/1977, richiamando la giurisprudenza unionale sulla buona fede dell’acquirente. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: la sentenza impugnata si è attenuta al principio costantemente applicato, secondo cui all’amministrazione spetta la prova indiziaria della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente incombe la prova contraria. I giudici di appello hanno accertato la piena consapevolezza della società, desunta da molteplici elementi, non contestati dai ricorrenti.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere probatorio. Anch’esso è manifestamente infondato: la CTR ha dato atto dell’assolvimento della prova da parte dell’amministrazione e della mancanza di idonea prova contraria, essendosi la contribuente limitata a semplici affermazioni.
Il terzo motivo denuncia il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per preteso omesso esame di documentazione prodotta. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura non riguarda l’omesso esame di un fatto storico, ma sollecita un diverso apprezzamento delle prove; l’omessa valutazione di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. La regolarità della contabilità non è invocabile, essendo circostanza insita nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente.
Il quarto motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e asserito ultrapetita, è inammissibile per difetto di interesse: l’amministrazione ha annullato in autotutela tutte le riprese diverse dall’IVA e la stessa CTR ha chiarito che il giudizio attiene solo alla pretesa IVA. L’imprecisa motivazione finale sui costi non arreca pregiudizio. Il ricorso dei soci è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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