Specificità dell’appello e prescrizione nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 2372 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dell’appello, di cui all’art. 342 cod. proc. civ. nel testo riformulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, non esige che l’appellante riporti analiticamente gli elementi di giudizio invocati o quelli investiti dalle proprie censure. È sufficiente che esponga il punto sottoposto a riesame in modo tale che il giudice di secondo grado sia messo in condizione di cogliere, senza esplorare le vicende processuali, la natura, il senso e la portata delle critiche alla sentenza impugnata. In tema di ripetizione di somme pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, l’onere di allegazione dell’istituto di credito che opponga la prescrizione può ritenersi soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza indicare le singole rimesse solutorie. Il mutamento di linea difensiva della Banca sulla qualificazione delle rimesse non comporta l’inammissibilità dell’eccezione ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società titolare di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi su fatture presso un istituto di credito convenne in giudizio la banca per nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, degli interessi, della commissione di massimo scoperto e dei tassi usurari, con conseguente rideterminazione dei saldi e restituzione delle somme indebitamente riscosse. La banca eccepì la prescrizione del credito e propose domanda riconvenzionale nei confronti della correntista e dei fideiussori.

Il Tribunale accolse parzialmente entrambe le domande. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione della banca, che ricorse per cassazione deducendo cinque motivi. La ricorrente agiva in qualità di mandataria di una società cessionaria dei crediti dell’istituto.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima ha esaminato congiuntamente i profili di specificità dell’appello e di ammissibilità dell’eccezione di prescrizione, muovendo dalla natura processuale del vizio denunciato, che consente alla Corte di procedere all’esame diretto dell’atto di appello. Da esso emergeva che la banca aveva dedotto la nullità della c.t.u. per l’utilizzo di estratti conto irritualmente prodotti e l’omesso esame delle critiche all’operato del consulente, con indicazioni puntuali idonee a enucleare le questioni.

Richiamando Sez. II n. 7675 del 2019, Sezioni Unite n. 36481 del 2022, n. 27199 del 2017 e Sez. VI n. 13535 del 2018, la Corte ha ribadito che l’art. 342 cod. proc. civ., in relazione alla natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, richiede una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, senza forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che il mutamento di linea difensiva della banca integrasse una modifica del tema d’indagine. Sulla scorta di Sezioni Unite n. 15895 del 2019, Sez. VI n. 21225 del 2022 e Sez. III n. 7013 del 2020, ha affermato che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, spettando al giudice solo verificare se il conto sia assistito da affidamento.

Ha inoltre ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale aveva attribuito al motivo di appello un contenuto diverso da quello reale, pronunciandosi su una questione non proposta. Richiamando Sezioni Unite n. 24418 del 2010, Sez. I n. 24156 del 2017 e n. 17150 del 2016, ha ribadito che, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione per contrasto con l’art. 1283 cod. civ., il giudice deve rideterminare il saldo senza capitalizzazione, ma computando comunque gli interessi a debito.

L’accoglimento dei primi tre motivi ha comportato l’assorbimento del quarto e del quinto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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