Impugnazione estratto di ruolo: serve credito anteriore ed estraneo al giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 11473 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, ha plasmato l’interesse ad agire, che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino alla decisione, e trova applicazione anche nei processi pendenti. Nei soli casi tipizzati il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta, ove il debitore dimostri un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale. Nel caso del pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, le partite creditorie la cui riscossione può essere pregiudicata devono essere anteriori alla, e indipendenti dalla, proposizione dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo.
Il Fatto
Il contribuente acquisiva un estratto di ruolo relativo ai propri debiti tributari, dal quale emergeva una cartella di pagamento — asseritamente mai notificata — recante IVA per l’anno d’imposta 2000. Con ricorso proponeva impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella presupposta, dolendosi dell’invalidità della notifica.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando gli atti e condannando l’amministrazione e l’agente della riscossione alle spese. L’appello dell’Agenzia delle entrate era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che reputava l’estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile e la cartella invalidamente notificata. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia, resistendo il contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 avevano nel frattempo escluso l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo specifico interesse, con efficacia anche sui giudizi pendenti. Il contribuente opponeva di essere creditore della pubblica amministrazione per effetto della condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado, con la conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza così radicatosi.
La Corte accoglie il motivo. La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022 ha chiarito che la novella legislativa incide sulla pronuncia e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso la tempestiva rimessione nei termini e, in sede di legittimità, mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale.
La Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha quindi dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma, nell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite, spettando al legislatore l’individuazione del rimedio alla situazione prodottasi. La novella ha innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale, ponendo un freno alla proliferazione di controversie strumentali radicate dai debitori iscritti a ruolo.
Ne consegue che, per la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, riferito a una posizione giuridica di vantaggio che già in origine gli appartenga. Nel caso del pregiudizio da verifiche ex art. 48-bis, le somme la cui riscossione può essere pregiudicata dall’anticipata opponibilità dell’eccezione di compensazione devono afferire a partite creditorie anteriori e indipendenti dall’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Nel caso concreto, il credito dedotto a fondamento dell’interesse ad agire è sorto solo in dipendenza della proposizione dell’impugnazione, per effetto della liquidazione delle spese in favore del contribuente: credito per di più precario, perché legato all’evoluzione del giudizio e già superato dalla riforma in appello. Non giova l’ulteriore assunto dell’accertamento negativo del debito per prescrizione maturata dopo la notifica, non appartenendo tale azione alla disciplina del processo tributario e non essendo il caso tipizzato dalla norma. Il contribuente non ha dunque offerto alcun valido interesse, con conseguente cassazione senza rinvio e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo; spese di merito compensate e spese di legittimità a carico del contribuente.
Nota della Redazione
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