Correzione errore materiale per scambio di provvedimenti nel deposito telematico (Cass. civ. Sez. V n. 7661 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è esperibile non solo per rimediare al difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, per introdurre una statuizione obbligatoria consequenziale o accessoria. Vi si può ricorrere anche quando il giudice, per mero errore di sostituzione del file informatico, abbia operato uno scambio di provvedimenti in fase di impaginazione, facendo seguire a un’epigrafe pertinente lo svolgimento del processo, i motivi e il dispositivo di una diversa controversia decisa in data coeva tra le stesse parti. In tal caso l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione distinta, che verrebbe interamente sostituita a quella corretta.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 23682/2022 emessa dalla Corte di Cassazione in data 28.07.2022, non notificata. Il provvedimento, quanto a motivazione e dispositivo, riguardava inequivocabilmente altra lite tra le medesime parti, avente ad oggetto gli accertamenti anziché le sanzioni, ma recava erroneamente il numero di R.G., l’oggetto e il numero della sentenza impugnata relativi a quella diversa controversia.
L’istanza è stata proposta avverso la sentenza emessa dalla stessa Corte, nella parte in cui risultavano invertiti i riferimenti a due ricorsi discussi nella medesima udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha richiamato la regola generale in materia di correzione degli errori materiali o di calcolo: il rimedio degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. opera sia per il difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, sia in funzione integrativa, quando occorra inserire una statuizione obbligatoria consequenziale o accessoria.
Il Collegio ha poi valorizzato l’ipotesi dello scambio di provvedimenti in fase di impaginazione, determinato da un mero errore di sostituzione del file informatico. In questa evenienza il provvedimento corretto non diventa una decisione distinta: la correzione non sostituisce integralmente la sentenza, ma ne ripristina il contenuto effettivamente voluto. A sostegno richiama Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4319 del 14/02/2019 e, in senso conforme, Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16087 del 09/06/2021.
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto evidente l’errore del Collegio. All’udienza del 14 giugno 2022 erano stati chiamati due ricorsi: il primo, contraddistinto da un determinato R.G., avente ad oggetto ICI 2005 e definito con sentenza della CTR Lazio; il secondo, con altro R.G., relativo ad avvisi di accertamento ICI per più annualità e definito con diversa sentenza della CTR Lazio. Il Collegio aveva invertito i riferimenti all’oggetto del giudizio e alla sentenza impugnata.
Quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la natura del procedimento, che preclude anche ogni pronuncia sulle spese. Ha quindi disposto la correzione della sentenza mediante inserimento dell’oggetto “ICI IMU ACCERTAMENTO” in luogo di “SANZIONI TRIBUTI” e della sentenza impugnata n. 12/2017 della CTR Lazio in luogo della n. 9/2017, con annotazione dell’ordinanza sull’originale.
Nota della Redazione
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