Frodi carosello e IVA: indizi e diligenza del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 31520 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, essa può assolvere all’onere probatorio, in via presuntiva, provando la fittizietà oggettiva del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione era finalizzata all’evasione d’imposta, sulla base di elementi oggettivi e specifici. La prova della consapevolezza non può fondarsi sulla sola fittizietà del fornitore. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non rilevano, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, con recupero di Ires, Irap e Iva. Gli atti impositivi si fondavano su un pvc che ipotizzava il suo coinvolgimento in una frode carosello, nel cui ambito una diversa società, qualificata cartiera, avrebbe operato come soggetto interposto tra la contribuente e il reale fornitore comunitario.

La CTP di Roma rigettava i ricorsi. La CTR del Lazio, riuniti gli appelli, li accoglieva quanto a Ires e Irap e li rigettava quanto all’IVA, della quale confermava l’indetraibilità. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’indetraibilità dell’IVA, dichiarandolo infondato. La CTR aveva escluso la buona fede soggettiva della contribuente, valorizzando la mancanza di struttura della fornitrice, la sua sede presso un mero domicilio e la reiterazione degli acquisti per importi ingenti. Tali elementi integrano presunzioni semplici, idonee a fondare la prova dell’inesistenza soggettiva, come previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’Amministrazione può provare, anche in via presuntiva, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 24471 del 2022). Sul contribuente grava la prova contraria della massima diligenza esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né l’assenza di benefici.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: le censure sollecitano una rivisitazione del merito. La denuncia dell’art. 115 c.p.c. è proponibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, non se ha attribuito maggior forza a talune prove, essendo l’apprezzamento consentito dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020). Non vi è stata inversione dell’onere della prova, trattandosi di presunzione a sostegno della pretesa erariale.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il sindacato è circoscritto al minimo costituzionale della motivazione (Cass. n. 7090 del 2022). Il quarto motivo è disatteso: non basta la mancanza di statuizione su una tesi di parte, occorrendo l’integrale omissione del provvedimento indispensabile, ben potendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto (Cass. n. 24155 del 2017). Il quinto motivo è infondato e in parte inammissibile, per l’eccentrico riferimento all’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Quanto al ricorso incidentale sull’indeducibilità dei costi, la Corte lo rigetta. La CTR aveva accertato l’inerenza dei costi all’attività di vendita. In forza dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, salvo che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza e certezza (Cass. n. 26786 del 2024). Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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