Recesso e trasformazione non sottraggono la lite alla sezione imprese (Cass. civ. Sez. I n. 7653 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all’oggetto sostanziale della controversia, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Rientra pertanto nella competenza della sezione specializzata la controversia con cui il socio, che assume di aver receduto in occasione della trasformazione della società personale in società di capitali e di non aver approvato la nuova clausola compromissoria statutaria, contesti l’opponibilità a sé del nuovo statuto e la competenza del collegio arbitrale. La qualità di socio e il rapporto societario, anche nei profili conseguenti al recesso, integrano una vicenda societaria devoluta al giudice specializzato, restando irrilevante in senso contrario il tipo sociale originario.

Il Fatto

La ricorrente espone di essere stata socia accomandataria di una società in accomandita semplice, di aver esercitato il recesso in occasione della deliberata trasformazione in società a responsabilità limitata e di essere stata convenuta davanti a un collegio arbitrale, in applicazione del nuovo statuto, per l’accertamento di responsabilità sociale quale precedente amministratrice. Il collegio arbitrale aveva respinto l’eccezione di difetto di competenza, ritenendo che la messa in liquidazione della società avesse fatto perdere efficacia al recesso e che il nuovo statuto fosse opponibile alla ex socia.

Investito del ricorso, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società si è costituita con controricorso e il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione dell’art. 9 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che l’attrice avesse in realtà invocato soltanto l’accertamento dell’incompetenza del collegio arbitrale, nell’ambito di un arbitrato irrituale, non avendo mai approvato la clausola compromissoria introdotta con il nuovo statuto. La Corte ritiene entrambi i motivi infondati.

Il ragionamento muove dalla condivisibile motivazione del Tribunale di Salerno. L’azione proposta, quand’anche qualificabile come impugnativa di un lodo irrituale, non può che rientrare nel perimetro applicativo del d.lgs. n. 168/2003. La vicenda riguarda una società che, a seguito degli adempimenti pubblicitari prescritti dall’art. 2500 cod. civ., ha assunto la veste di società di capitali. La delibazione circa l’opponibilità della clausola compromissoria adottata nel nuovo statuto, anche in relazione alle conseguenze della successiva delibera di scioglimento sul recesso esercitato, va rimessa alla sezione specializzata.

La controversia si instaura, infatti, tra la ricorrente e una società a responsabilità limitata, e la causa petendi attiene al rapporto societario e all’opponibilità di una clausola contenuta nello statuto della s.r.l. Si tratta dunque di una vicenda societaria che rientra nell’ambito di applicazione della legge istitutiva del tribunale delle imprese, la cui competenza comprende le questioni sui rapporti societari, comprese quelle concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario e le azioni di responsabilità.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la competenza delle sezioni specializzate si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. n. 8738 del 04/04/2017; Cass. n. 22149 del 14/10/2020). Sono richiamate altresì le situazioni rilevanti sulla vita sociale, riguardanti non solo le vicende di governo interno ma anche la persona del singolo socio nei suoi rapporti, sia pure non più o non ancora in corso, con la società, con gli organi societari e con gli altri soci (Cass. n. 1826 del 24/01/2018).

Alla luce di tali principi, anche il recesso dalla società al momento della trasformazione in società di capitali, nei cui confronti è instaurata la controversia, costituisce una vicenda societaria e come tale è devoluto alla competenza della sezione specializzata. Il ricorso è pertanto rigettato, con affermazione della competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; le spese sono liquidate dal giudice del merito.

Nota della Redazione

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