Fatture soggettivamente inesistenti: prova della connivenza e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 10804 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta la soggettiva inesistenza delle fatture, il suo onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, essendo sufficiente la prova della conoscibilità — e non della piena conoscenza — dell’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta. L’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o la conoscibilità del cessionario, desumibile anche da indizi tratti da indagini penali. Assolto tale incombente, grava sul cessionario la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode: la mera regolarità contabile e la tracciabilità dei pagamenti non sono idonee, di per sé, a escludere il coinvolgimento.

Il Fatto

La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per imposte dirette e indirette relative all’anno 2010, con cui l’Ufficio contestava di aver ricevuto fatture soggettivamente inesistenti per importi superiori a cinque milioni di euro, con indebita detrazione dell’IVA. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva rigettato dalla CTP di Napoli e, in appello, dalla CTR della Campania; il giudice di secondo grado riteneva assolto l’onere probatorio dell’Ufficio mediante presunzioni semplici, osservando che la contribuente, per diverse annualità e con molteplici società rivelatesi cartiere, aveva posto in essere operazioni sospette ripetute nel tempo.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla lamentata inversione dell’onere della prova, sul difetto di prova della propria buona fede e sull’omessa valutazione delle prove documentali prodotte.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il riparto degli oneri probatori in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. L’Ufficio, oltre alla fittizietà del fornitore, deve dimostrare la consapevolezza del cessionario o, quantomeno, che egli avrebbe dovuto acquisirla usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta.

Su questo punto la Suprema Corte richiama la giurisprudenza unionale e interna. La prima ha chiarito che l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento della cessione in un’evasione d’imposta, non anche la sua partecipazione all’evasione. La seconda ha costantemente affermato che, assolto tale incombente, sul contribuente grava la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte precisa poi che la prova dell’Amministrazione può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, idonei a integrare una presunzione semplice. La CTR si è attenuta a tali principi valorizzando i rapporti commerciali della contribuente, protrattisi per più anni e con plurime società prive di effettiva consistenza, in ragione dei notevolissimi valori delle movimentazioni.

I tre motivi sono dichiarati inammissibili e infondati. Il primo affastella censure eterogenee e, nel merito, non scalfisce la motivazione: la connivenza va intesa come conoscibilità, non come conoscenza piena. Il secondo non descrive le evidenze fornite in merito e richiama i criteri errati della buona fede e dell’assenza di consapevolezza. Il terzo, oltre a essere cumulativo, pretende un riesame di merito non consentito, senza confronto con il testo della sentenza impugnata. La doppia conforme e la regolarità contabile, di per sé compatibile con un quadro frodatorio, non valgono a superare l’onere probatorio assolto dall’Ufficio. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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