Devoluzione gratuita reti gas senza etero-integrazione delle convenzioni di concessione (Cons. Stato n. 10451 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il D.M. n. 226/2011, recante i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, contiene previsioni che operano esclusivamente come criteri di valutazione delle offerte nelle procedure di affidamento e non possono etero-integrare le convenzioni di concessione stipulate in precedenza. L’art. 7 del D.M. n. 226/2011 non enuncia una regola applicabile a qualsivoglia affidamento, ma impone alle stazioni appaltanti di inserire la relativa previsione nei bandi e nei contratti non ancora stipulati. Ne consegue che la devoluzione gratuita della rete al Comune resta disciplinata dalla convenzione, che la limita alla sola rete stradale di distribuzione posata prima del 31.12.1985 e la subordina alla decisione del Comune di assumere direttamente o tramite gestione in house il servizio. La proroga ex lege del gestione uscente non impedisce la scadenza della concessione, posto che l’art. 14, comma 7, del D.L.vo n. 164/2000 presuppone l’avvenuta cessazione del titolo e trova fondamento direttamente nella legge primaria.

Il Fatto

La società ha gestito nel Comune il servizio di distribuzione del gas dal 1969 al 25 maggio 2018, in forza di due concessioni in affidamento diretto, la seconda risalente al 1988. Alla scadenza naturale il rapporto è proseguito per effetto dell’art. 14, comma 7, del D.L.vo n. 164/2000.

Con nota del febbraio 2019 e successiva deliberazione consiliare, il Comune ha iscritto a patrimonio la rete posata entro il 31 dicembre 1985 e quella realizzata all’interno dei piani di lottizzazione con scomputo degli oneri di urbanizzazione, richiamando l’art. 16 della convenzione allegata alla concessione del 1988. La società ha impugnato gli atti e chiesto l’accertamento del proprio diritto di proprietà sulla rete. Il TAR ha accolto in parte il ricorso, ritenendo dirimente l’art. 7 del D.M. n. 226/2011 e la mancata cessazione effettiva dell’affidamento. Il Comune ha appellato la statuizione sulla permanenza della proprietà in capo al gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la sentenza di primo grado ma ne corregge la motivazione. Il D.M. n. 226/2011 reca, per espressa rubrica, i criteri di gara e di valutazione dell’offerta: le sue previsioni vanno lette come regole destinate alle procedure di affidamento, non come norme di carattere generale. L’art. 7 impone alle stazioni appaltanti di introdurre la clausola nei bandi e nei contratti non ancora stipulati e non può etero-integrare convenzioni che non contengano una previsione analoga. Il ragionamento del TAR sul punto non è condivisibile.

Deve quindi trovare applicazione l’art. 16 della convenzione del 1988. La previsione ha letteralmente ad oggetto la sola rete stradale di distribuzione, non l’intera rete, e condiziona il passaggio di proprietà alla decisione del Comune di assumere il servizio direttamente o tramite azienda consortile o municipalizzata. Tale condizione non è stata dedotta né dimostrata dall’Amministrazione. L’annullamento degli atti va pertanto confermato per due ragioni: il Comune ha disposto l’acquisizione di tutta la rete anziché della sola rete stradale, e non si è inverata la condizione del subentro nel servizio.

Il Collegio respinge altresì la tesi del gestore secondo cui la proroga ex lege avrebbe impedito la scadenza della concessione e legittimato la ritenzione degli impianti. L’art. 14, comma 7, del D.L.vo n. 164/2000 obbliga il gestore uscente a proseguire la sola gestione ordinaria; ciò presuppone l’avvenuta scadenza del precedente titolo, sicché la prosecuzione del servizio trova fondamento direttamente nella legge primaria e non più nel contratto. Del resto, la norma che impone il trasferimento degli impianti realizzati durante l’affidamento alle condizioni stabilite nel bando e nel contratto opera solo per le convenzioni stipulate dopo la sua entrata in vigore.

L’appello è dunque respinto con diversa motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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