Payback dispositivi medici: la determinazione regionale è attività vincolata, la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Lazio n. 14424 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Regione definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e quantifica gli importi dovuti per il superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, costituisce espressione di attività vincolata e meramente ricognitiva, priva di margini di discrezionalità tecnica. Ne deriva che la contestazione della quantificazione del debito coinvolge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Infondate sono, invece, le censure di legittimità costituzionale ed eurounitaria avverso gli atti statali che certificano il superamento del tetto, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole, proporzionato e conforme alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Il Fatto
La società, operante nel settore della fornitura di dispositivi medici, ha impugnato il decreto con cui la Regione Friuli Venezia Giulia l’ha individuata tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico un importo di circa 92mila euro. Ha altresì gravato gli atti statali presupposti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto e le linee guida del 6 ottobre 2022, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno. Con il ricorso, trasformato da ricorso straordinario a seguito di opposizione, la società ha dedotto vizi procedimentali, violazione dell’affidamento e illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’intero meccanismo del payback.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, ritenendola priva di argomentazioni a sostegno. Nel merito, ha ricostruito il quadro normativo del payback, evidenziando come il sistema, introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e rimodulato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018, sia rimasto inattuato fino al 2022, quando il comma 9-bis ha demandato alle Regioni la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano previa verifica della documentazione contabile.
Con riferimento agli atti statali, la Corte ha richiamato i precedenti conformi della Sezione e la sentenza n. 9828/2026, facendone propri i contenuti ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Ha così ritenuto infondate le censure relative alla tardiva e retroattiva fissazione dei tetti di spesa, alla lesione dell’affidamento e all’alterazione dell’equilibrio delle gare pubbliche, rilevando che il meccanismo era noto agli operatori sin dal 2015 e che il ripiano opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sul contenuto dei contratti. Ha altresì escluso la natura tributaria del contributo, qualificato come prestazione patrimoniale imposta non avente carattere fiscale, e la violazione del principio di capacità contributiva, trattandosi di contributo solidaristico ritenuto ragionevole e proporzionato dalla Corte costituzionale n. 140/2024.
La Corte ha poi dichiarato manifestamente infondate le censure relative alla disparità di trattamento tra operatori e alla violazione del principio di proporzionalità, richiamando il fondo istituito dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023 e l’ampliamento del suo ambito applicativo operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, che ha esteso la riduzione al 48 per cento anche alle aziende non rinunciatarie al contenzioso. Ha infine ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del principio di competenza economica, qualificando l’onere come sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito assume consistenza giuridica.
Quanto all’impugnativa del decreto regionale, il Tribunale ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni dal comma 9-bis è meramente attuativo-esecutiva: esse verificano la coerenza dei dati, compilano l’elenco delle aziende e quantificano le quote applicando matematicamente percentuali prefissate dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità. Il rapporto che si instaura è, quindi, paritario e obbligatorio, coinvolgendo un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. I vizi relativi alla quantificazione del quantum debeatur potranno essere riproposti dinanzi al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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