Estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte (TAR Abruzzo n. 207 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando provenga dalla parte ricorrente e sia accettata dalle altre parti costituite che abbiano effettivo interesse alla decisione. La rinuncia può essere proposta con memoria congiunta sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di procura speciale, e non richiede che il Collegio entri nel merito delle questioni controverse. In caso di mancata opposizione e di accordo sulla compensazione delle spese, il giudice si limita a prendere atto dell’intervenuta rinuncia e a dichiarare estinto il processo, compensando le spese tra le parti.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, proposta da un soggetto nei confronti del Comune, della delibera di giunta del 21.10.2020 n. 234 concernente la revisione del PTFP 2020/22 e il piano di assunzioni a tempo indeterminato, nonché degli atti presupposti e conseguenziali, tra cui una determina dirigenziale del 12.10.2020 e una nota trasmessa via PEC il 6.8.2020. Il ricorrente aveva altresì domandato la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ma la domanda cautelare era stata respinta.
Nell’imminenza dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, le parti depositavano una memoria congiunta con la quale il ricorrente dichiarava di rinunciare espressamente al ricorso e a ogni domanda, eccezione e istanza formulata nel giudizio, e il Comune accettava la rinuncia, precisando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Le parti concordavano altresì l’integrale compensazione delle spese di lite.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preso atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, rilevando che la memoria congiunta era stata sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale all’uopo rilasciata. Ha ritenuto pertanto integrata la fattispecie di cui all’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che configura l’estinzione del giudizio quale evento successivo alla proposizione della domanda che elide la necessità di provvedere sul merito.
Il giudice ha accertato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione, valorizzando sia la volontà abdicativa del ricorrente sia l’accettazione della controparte, condizione necessaria nelle ipotesi in cui le altre parti costituite abbiano un interesse sostanziale alla decisione. Nel caso di specie, il Comune aveva espressamente dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo così completa e efficace la rinuncia.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in conformità all’accordo intervenuto nella memoria congiunta. La pronuncia si conclude con l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, come prescritto dall’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. per le decisioni di rito.
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Nota della Redazione
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