TOSAP, tariffa ridotta alla società di produzione di energia elettrica (Cass. civ. Sez. V n. 4944 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, la tariffa speciale già prevista dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 e oggi disciplinata dall’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 si applica anche alla società che esercita l’attività di produzione di energia elettrica, quale soggetto che svolge attività strumentale all’erogazione di un pubblico servizio. Il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi va inteso in senso unitario, perché la filiera del sistema elettrico nazionale è una rete unica integrata in cui le fasi di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono legate da vincoli di complementarietà ed esclusività. L’applicazione del regime speciale non è subordinata all’espressa richiesta o denuncia del contribuente, ma consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti; la mancata denuncia consente solo l’accertamento d’ufficio sui dati disponibili. È irrilevante, ai fini della tariffa ridotta, la natura di società per azioni con scopo di lucro del soggetto occupante, rilevando il tipo di attività svolta e non la veste giuridica dell’ente.

Il Fatto

Una società contribuente impugna davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui il Comune le contesta l’omessa denuncia e l’omesso versamento della TOSAP per l’annualità 2017, in relazione all’occupazione di suolo comunale con infrastrutture di rete. La pretesa impositiva ammonta a € 5.848,47, comprensiva di interessi e sanzioni, per mq. 256 di superficie occupata.

La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello della società. Quest’ultima propone quindi ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune resiste con controricorso, eccependo in via preliminare la preclusione di ogni agevolazione per difetto di preventiva denuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui la società censura la motivazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. La doglianza è infondata. L’avviso soddisfa l’obbligo motivazionale quando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum debeatur; non è emerso alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.

La Corte precisa che, nella disciplina ratione temporis applicabile, la prova della pretesa può essere fornita in giudizio e che la natura impugnatoria del processo tributario impedisce l’integrazione in causa solo dell’avviso affetto da motivazione incongrua. Le censure sulla sufficienza della motivazione investono, in realtà, il merito, e la loro rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

Il secondo motivo è invece fondato. In via preliminare la Corte respinge l’eccezione del Comune: il regime dell’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 non richiede l’espressa richiesta del contribuente e deve essere applicato dall’ente impositore ove ne ricorrano i presupposti. L’omessa denuncia rileva solo ai fini dell’accertamento d’ufficio, non del regime applicabile.

Nel merito, alla società di produzione dell’energia elettrica si applica la disposizione già dell’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, perché essa svolge attività strumentale all’erogazione di un pubblico servizio. La filiera elettrica costituisce una rete unica integrata: la fase di produzione è antecedente e necessaria rispetto a trasmissione, dispacciamento e distribuzione, fasi connesse da vincoli di complementarietà ed esclusività.

Il regime speciale è criterio ordinario di quantificazione e non norma eccezionale, sicché non si pone un problema di interpretazione analogica. Irrilevante è la veste societaria con scopo di lucro, dovendosi guardare all’attività svolta. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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