Imposta pubblicità: il gruppo segnaletico unitario segue la disponibilità dell’impianto (Cass. civ. Sez. V n. 16857 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 individua il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere la domanda di beni o servizi, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione. Ne consegue che, in presenza di plurimi messaggi pubblicitari riferiti a diverse imprese collocati su un unico pannello, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, a prescindere dalle dimensioni del mezzo cumulativo. Il gruppo segnaletico installato su unico supporto si considera unitariamente quando unico è il soggetto titolare dell’autorizzazione all’installazione, con imposizione dell’intera superficie dell’impianto; se invece i titolari dell’autorizzazione sono diversi, si procede a distinte liquidazioni commisurate alla superficie del segnale o del gruppo nella disponibilità di ciascuno.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione per un Comune ha notificato a una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2012, contestando la maggiore imposta sulla pubblicità dovuta per l’esposizione nel territorio comunale di plurime frecce pubblicitarie, recanti messaggi di diverse imprese, posizionate su impianti nella disponibilità della società. Seguivano avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014, riferiti agli stessi messaggi, e quindi ingiunzioni e una comunicazione di avvio del fermo amministrativo in difetto di pagamento.
La società ha proposto opposizione davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto i ricorsi previa riunione. L’appello del concessionario è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha escluso la nullità della sentenza di primo grado e ha ritenuto che la maggiore imposizione si fondasse su un indebito frazionamento della superficie del cartello, composto da più frecce da valutare unitariamente. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che ogni messaggio pubblicitario costituirebbe autonoma unità impositiva, con valutazione distinta quando riferito a soggetti diversi, ancorché collocato su un unico impianto.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi concernenti aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo cumulativo (Cass. n. 252 del 2012). Nello stesso senso è stata precisata la portata dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, che considera unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, la pluralità di messaggi con collegamento strumentale inscindibile e identico contenuto (Cass. n. 23567 del 2009).
La Corte conferma il rilievo della Commissione tributaria regionale sull’indebito frazionamento della consistenza del cartello, composto da più frecce costituenti segnali industriali, artigianali e commerciali richiamati dall’art. 134 del Regolamento di attuazione del codice della strada, da valutare secondo le indicazioni ministeriali. La circolare del Ministero delle Finanze n. 10 del 17.03.1994 ha chiarito che parametro di commisurazione dell’imposta è il mezzo pubblicitario utilizzato, la cui superficie costituisce unica base di determinazione, risultando irrilevante il numero dei messaggi diffusi.
La successiva risoluzione ministeriale n. 262 del 02.11.1995 ha precisato che, in caso di pluralità di segnali installati su unico supporto, occorre aver riguardo alla disponibilità dell’impianto e alla titolarità del provvedimento di autorizzazione, che identifica la soggettività passiva ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 507/1993. Il gruppo segnaletico va quindi considerato unitariamente quando unico sia il soggetto titolare della disponibilità, con superficie imponibile pari a quella dell’intero impianto; se invece i titolari dell’autorizzazione sono diversi, si procede a distinte liquidazioni, commisurate alla superficie nella disponibilità di ciascuno.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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