Il bookmaker estero resta soggetto all’imposta unica anche per gli anni precedenti al 2011 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17865 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, resa con la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, è limitata alla sola parte in cui, per le annualità d’imposta anteriori al 2011, assoggettava all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Tale pronuncia non ha escluso la soggettività passiva del bookmaker estero per il predetto periodo, restando il medesimo soggetto che, approntando l’organizzazione dei mezzi necessari alla raccolta, partecipa direttamente al presupposto impositivo. Ne consegue che la pretesa tributaria relativa all’annualità 2010 permane esigibile nei confronti del bookmaker privo di concessione, ancorché la posizione del centro di trasmissione dati sia stata fatta salva in ragione dell’affidamento tutelato.
Il Fatto
Con avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava a una società estera di scommesse, in qualità di obbligata in solido, l’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’attività di raccolta svolta, in assenza di concessione, presso un punto vendita riconducibile all’operatività di un centro di trasmissione dati gestito per conto del bookmaker estero. In ragione della mancata produzione della documentazione contabile, l’Ufficio procedeva alla determinazione forfetaria della base imponibile, recuperando la maggiore imposta.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente veniva invece accolto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dichiarava inesigibile la pretesa per l’annualità 2010 sul presupposto della sua anteriorità rispetto alla legge di stabilità 2011, richiamando i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, censurando l’errore interpretativo in cui era incorsa la sentenza impugnata nell’estendere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità alla posizione del bookmaker estero. I giudici di merito avevano ritenuto la pretesa inesigibile per l’intero periodo precedente al 2011, sia nei confronti del centro di trasmissione dati sia nei confronti della società estera, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 in termini di retroattività della nuova disciplina. Tale approdo è stato ritenuto non conforme al significato della pronuncia del Giudice delle leggi.
La Corte ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso esclusivamente sulla posizione delle ricevitorie e dei centri di trasmissione dati, tutelando l’affidamento maturato in un quadro regolatorio che non consentiva la traslazione del carico tributario. La ratio della decisione risiede nell’impossibilità per i centri di trasmissione dati di rimodulare le commissioni per i rapporti già cristallizzati, e non già nell’esclusione del presupposto impositivo.
La Suprema Corte ha ribadito che il bookmaker che opera senza concessione partecipa direttamente al presupposto dell’imposta, organizzando i mezzi per la raccolta del gioco. La sua soggettività passiva permane anche per le annualità anteriori al 2011, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla stessa pronuncia.
Il ricorso è stato pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché riesamini la controversia alla stregua del principio della perdurante soggettività passiva del bookmaker per l’annualità in contestazione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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