Dichiarazione d’intento falsa ed esonero da responsabilità del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 25915 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni a esportatori abituali non si fonda sulla mera apparenza documentale della dichiarazione d’intento, ma sulla effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del plafond. La regolare trasmissione telematica della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, con rilascio del protocollo, non esonera il cedente da ogni ulteriore verifica quando la dichiarazione sia ideologicamente falsa, perché proveniente da soggetto privo dei requisiti sostanziali. In tale ipotesi il cedente deve provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode, non essendo sufficiente la sola conoscenza effettiva: rileva anche la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza dell’operatore avveduto. Il quadro indiziario va valutato in modo complessivo e sintetico, non atomistico.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2017, recuperando maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione a cessioni effettuate in regime di non imponibilità nei confronti di cessionari dichiaratisi esportatori abituali. Sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Ufficio riteneva che i cessionari fossero privi dei requisiti per avvalersi del plafond e, in alcuni casi, riconducibili a meccanismi fraudolenti, contestando alla cedente di non avere adottato le necessarie cautele.
La società impugnava l’atto, deducendo di avere operato dopo la ricezione delle lettere d’intento e della prova della trasmissione telematica, nonché di avere svolto controlli di routine. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, annullando l’avviso e compensando le spese. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono ritenuti fondati. La Corte muove dalla natura del regime: il plafond è il limite quantitativo, espresso in termini monetari, entro cui l’esportatore abituale può acquistare senza imposta nell’anno successivo, e non un credito IVA autonomamente formatosi. Esso nasce dalla situazione obiettiva costituita dalla qualità effettiva di esportatore abituale e dalla disponibilità del relativo plafond richiamando Cass. n. 12774/2011 e Cass. n. 4022/2012.
Ne deriva che la dichiarazione d’intento opera sul piano della sospensione del pagamento, non su quello dell’esistenza dell’obbligazione tributaria. La sua regolare esistenza formale, anche con trasmissione telematica e protocollo, non basta a rendere legittima l’operazione quando la dichiarazione sia ideologicamente falsa: in tal caso viene meno l’elemento originario del modello legale della cessione non imponibile. Il cedente deve dimostrare l’assenza di coinvolgimento nella frode e di avere adottato tutte le misure ragionevoli, secondo il principio di Cass. n. 19896/2016, coerente con l’orientamento unionale.
La Corte ribadisce la distinzione tra mera irregolarità formale e falsità ideologica della dichiarazione: solo la prima, in presenza dei requisiti sostanziali e della capienza del plafond, non giustifica il recupero; la seconda è equiparabile alla mancanza della dichiarazione (Cass. n. 24706/2020). La sentenza impugnata ha invece attribuito alla trasmissione telematica un effetto esonerativo di ogni dovere di diligenza, trasformando un presidio procedimentale, volto a rendere più efficaci i controlli, in causa di esclusione generalizzata della responsabilità del cedente.
È parimenti erroneo il criterio soggettivo adottato dal giudice d’appello: il parametro non è circoscritto alla prova della conoscenza effettiva, ma comprende la conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza professionale. Spetta all’Amministrazione allegare e provare, anche per presunzioni, gli elementi oggettivi della insussistenza dei presupposti e della conoscenza o conoscibilità della frode; assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova della massima diligenza esigibile.
Quanto alla prova presuntiva, il giudice di merito deve compiere una valutazione analitica degli indizi, espungendo quelli privi di rilevanza, e poi una valutazione complessiva e sintetica, verificando l’idoneità dell’insieme a fondare un’inferenza grave, precisa e concordante. La Corte territoriale ha invece svalutato ogni elemento in modo parcellizzato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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