Omessa pronuncia in appello e riproposizione delle questioni assorbite (Cass. civ. Sez. V n. 24316 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte per le eccezioni disattese o rimaste assorbite, essendo sul punto carente di interesse. Essa ha tuttavia l’onere di riproporle in appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che riproduce la norma dell’art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’omessa riproposizione preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza che legittimamente non le abbia esaminate. La riproposizione specifica delle questioni assorbite equivale, nel processo tributario, alla proposizione di appello incidentale. Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettando l’originario ricorso della parte contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso in relazione alla mancata allegazione del decreto ingiuntivo all’avviso di liquidazione, dichiarando assorbita ogni ulteriore questione.

Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, integrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il tema della riproposizione delle questioni assorbite in grado di appello. Richiamando un proprio precedente, la Corte rileva che Sez. 5, 06.07.2011, n. 14925 ha già affermato il principio per cui, se la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale relativamente alle eccezioni disattese o assorbite, essa ha però l’onere di riproporle in base all’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992. La loro omessa riproposizione preclude il ricorso per cassazione.

Sul punto la Corte aggiunge che, anche qualora si ritenesse necessario l’appello incidentale, la riproposizione specifica delle questioni equivale alla sua proposizione nel processo tributario, valorizzando il principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (Sez. 5, 24.06.2021, n. 18119). Ne deriva l’omessa pronuncia del giudice di appello sulle questioni ritenute assorbite in primo grado e specificamente riproposte in secondo grado.

Il primo motivo è però direttamente deciso dalla Corte in applicazione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può decidere la causa nel merito se si tratta di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 3, 16.06.2023, n. 17416). Nel caso concreto la notifica dell’accertamento al rappresentante è valida, avendo questi agito in forza di un mandato con rappresentanza; il motivo è così infondato.

Il secondo motivo, viceversa, è fondato e impone accertamenti di fatto, dovendosi verificare se la fideiussione rilevi autonomamente quale atto enunciato e quale sia il regime dell’imposta di registro applicabile ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione al rapporto di conto corrente soggetto a IVA. Il terzo motivo, infine, è dichiarato infondato, poiché per la tassazione degli atti giudiziari basta l’indicazione della data e del numero del provvedimento per la sua individuazione da parte del contribuente, senza necessità di allegazione (Sez. 5, 07.04.2022, n. 11283; Sez. 5, 12.01.2021, n. 239). La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e il terzo e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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