Accertamento bancario: prova analitica per ogni versamento (Cass. civ. Sez. V n. 20296 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti; si determina quindi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la non imponibilità degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria. Tale prova non può essere generica, ma deve essere analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, così da dimostrare come ciascuna operazione sia estranea a fatti imponibili. Il giudice di merito che dichiari la giustificazione delle movimentazioni richiamando una documentazione “vasta e chiara” senza descriverne il contenuto e senza verificarne il carattere analitico viola il criterio di riparto dell’onere probatorio.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria effettuava verifiche fiscali nei confronti di un contribuente esercente l’attività di agente di commercio. Mediante accertamenti bancari riferiti all’anno 2009 rinveniva numerose operazioni di versamento che riteneva non giustificate. All’esito negativo del procedimento di accertamento con adesione, notificava l’avviso di accertamento con cui elevava il reddito conseguito a fronte di quello dichiarato.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di primo grado ritenevano parzialmente fondate le sue difese, riconducendo i versamenti a incassi in contanti riscossi per conto delle ditte rappresentate e riducendo il maggior reddito non giustificato. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. L’Amministrazione proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda il riparto dell’onere probatorio nelle ipotesi di accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie. La tesi del contribuente era che, operando come agente di commercio, il denaro incassato dagli acquirenti veniva riversato sul conto corrente e poi girato, detratte le provvigioni, alle ditte rappresentate. Su questa base i giudici del merito avevano ritenuto giustificato l’ammontare dei versamenti in misura pari ai prelevamenti operati.

L’Amministrazione contestava che il contribuente avesse offerto solo argomenti verbali, senza produrre documentazione utile a considerare giustificati i prelevamenti, e senza fornire quella prova analitica rigorosa idonea a superare le presunzioni di legge in materia di accertamenti bancari.

La Corte richiama il proprio recente orientamento, espresso da Cass. sez. V, 31.1.2024, n. 2928 (conforme Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857): l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati risultanti dai conti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. Tale dimostrazione deve essere non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento.

Il giudice dell’appello non si è attenuto a questi criteri. La CTR ha affermato che il contribuente aveva ampiamente provato le proprie asserzioni attraverso una vasta e chiara documentazione, senza però spiegarne il contenuto, così da non rendere possibile verificare se la stessa fosse analitica e riferita a specifiche operazioni.

Le critiche dell’Amministrazione risultano pertanto fondate. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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