Dichiarazione IVA del curatore equiparabile alla cessazione di attività (Cass. civ. Sez. V n. 18320 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione prevista dall’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, depositata dal curatore fallimentare per le operazioni anteriori all’apertura della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività. Essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente al fallimento e fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta effettuati in eccedenza. La posizione IVA maturata prima del fallimento è autonoma rispetto a quella successiva, poiché la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari costituisce circostanza meramente occasionale, che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito rispetto a quelle riferibili alla massa dei creditori. Ne consegue la necessità di due distinte dichiarazioni IVA.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata semplificata, dichiarata fallita, presentava istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2021. L’Agenzia delle entrate respingeva la richiesta sul presupposto della mancata cessazione dell’attività d’impresa, non avendo la contribuente provveduto alla chiusura della partita IVA.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della curatela. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il credito IVA maturato prima del fallimento rientrasse tra i crediti da riscuotere dal curatore e che la dichiarazione da questi presentata fosse equiparabile alla cessazione dell’attività. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la curatela resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Agenzia deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma, 35 e 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la dichiarazione del curatore fosse equiparabile alla cessazione dell’attività d’impresa.
La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando l’orientamento consolidato e confermando la sentenza impugnata. Il Collegio ha ribadito che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva: la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari è circostanza meramente occasionale, che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito — di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio — rispetto a quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse il curatore opera quale gestore del patrimonio altrui.
Da tale distinzione deriva la necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, relative alle operazioni effettuate anteriormente e successivamente al fallimento (Cass. n. 14620 del 29.05.2019).
La Corte ha quindi confermato l’orientamento per cui la dichiarazione del curatore relativa alle operazioni anteriori all’apertura della procedura concorsuale è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività. Essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente al fallimento e fa sorgere, da quella data, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta effettuati in eccedenza, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 27948 del 30.12.2009; Cass. n. 36385 del 13.12.2022).
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del procedimento, liquidate tenendo conto di un valore dichiarato della lite di euro 78.286,00.
Nota della Redazione
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