Perdita incolpevole dei documenti contabili e prova presuntiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19319 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, lo smarrimento o la sottrazione della documentazione contabile non esonera il contribuente dall’onere della prova che grava su di lui. Gli è data tuttavia la facoltà di dimostrare l’incolpevole impossibilità di produrre i documenti e di non essere in grado di acquisirne copia presso i fornitori, con conseguente applicazione della regola dell’art. 2724, n. 3, cod. civ., che autorizza il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni. Il contribuente deve giustificare le ragioni per cui la perdita sia effettivamente incolpevole e costituisca oggettivo impedimento probatorio. È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla, la sentenza che fondi il proprio convincimento su soggetti e operazioni diversi da quelli oggetto della contestazione, rendendo impossibile ogni controllo sul ragionamento del giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva rigettato l’appello erariale avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso di una società operante nel commercio di rottami ferrosi contro un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP, contestando costi non deducibili e operazioni soggettivamente inesistenti realizzate tramite un presunto uso fraudolento del meccanismo del reverse charge.
La Commissione regionale aveva ritenuto provato il furto dei documenti relativi alle operazioni e l’impossibilità di riprodurli, nonché l’effettiva esistenza dei soggetti interposti. L’Agenzia deduceva quattro motivi di ricorso; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattendeva preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che, nel giudizio di cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli di parte non onera il ricorrente alla produzione del proprio fascicolo, già acquisito a quello d’ufficio, né di copia degli atti e documenti in esso contenuti, salvo restituzione irrituale.
Nel merito del primo motivo, i giudici di legittimità richiamavano la giurisprudenza secondo cui lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dalla prova, ma consente di dimostrare l’incolpevole impossibilità di produrla, con applicazione dell’art. 2724, n. 3, cod. civ., che non trasferisce l’onere all’Ufficio ma ammette la prova testimoniale o presuntiva. Il contribuente deve però giustificare le ragioni dell’incolpevolezza; la Commissione regionale non aveva fatto buon governo di tali principi, avendo esonerato la società per il solo fatto del furto, senza accertare l’assenza di colpa e senza verificare se la società avesse almeno tentato di ricostruire la documentazione.
Con il terzo motivo, la Corte rilevava il vizio di motivazione apparente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ora circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità della motivazione. Nel caso concreto, le operazioni contestate per il periodo di imposta riguardavano soggetti diversi da quelli indicati in sentenza, cosicché quanto affermato sull’esistenza dei soggetti e sull’effettività delle operazioni risultava privo di sostanza.
Accolti il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo e del quarto, la sentenza era cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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