Dichiarazioni sostitutive inesatte e valutazione comparativa nel concorso universitario (TAR Campania n. 141 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le inesattezze e le imprecisioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato in un concorso universitario non integrano di per sé il falso e non giustificano l’esclusione automatica dalla procedura, ove difetti la soglia del mendacio e il titolo erroneamente rappresentato non risulti essenziale ai fini della nomina. La valutazione comparativa non richiede la predeterminazione di griglie di punteggi numerici né la ponderazione analitica di ogni criterio, essendo sufficiente il rinvio ai parametri del bando e del regolamento di Ateneo. La commissione non deve esternare un’apposita motivazione comparativa quando dai giudizi individuali e collegiali emergano elementi chiaramente favorevoli a un candidato, né è censurabile per aver valorizzato la produzione scientifica rispetto ai titoli curriculari.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso un Ateneo campano, unitamente ai verbali e alla delibera di chiamata del vincitore. La candidata non risultata vincitrice ha contestato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato quanto ad alcuni titoli di servizio autocertificati, chiedendone l’esclusione dalla procedura.

Ha inoltre censurato l’inadeguatezza della valutazione comparativa, la mancata ponderazione dei criteri e la sopravvalutazione della produzione scientifica del vincitore a discapito dei titoli curriculari. L’Ateneo e il controinteressato hanno resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio distingue la falsità della dichiarazione dall’omerissione o inesattezza di un dato. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda fattispecie non sovrapponibili, caratterizzate da uno scarto assoluto tra dato reale e dichiarato, come l’inveritiera affermazione sulla titolarità di un brevetto a fronte della mera pendenza della domanda. Nel caso di specie le contestate imprecisioni non attingono la soglia del mendacio, non essendo del tutto scollegate da un nucleo di verità oggettiva.

La valenza decettiva delle dichiarazioni risulta inoltre ridimensionata dal fatto che il giudizio comparativo si è imperniato sulla prevalenza della produzione scientifica del vincitore, mentre la valutazione dei titoli ha pesato in misura minore. Quanto all’incarico didattico, il conferimento è documentato; quanto alla denominazione di una commissione, si tratta di mera imprecisione nominalistica; quanto all’insegnamento non impartito ma erroneamente indicato, l’oggetto della dichiarazione non risulta essenziale ai fini della nomina, con conseguente infondatezza del motivo.

Sui criteri di valutazione, il Collegio ribadisce che la commissione ha definito i parametri rinviando al bando e all’art. 19 del Regolamento di Ateneo, riferimenti sufficienti a delimitare l’oggetto del giudizio. Non sussiste alcun obbligo di prevedere uno specifico peso per ogni criterio, poiché un automatismo ponderale non propizierebbe l’individuazione del candidato migliore.

Quanto alla comparazione, il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui la commissione non deve esternare un’apposita motivazione quando dai giudizi emergano elementi chiaramente favorevoli a un candidato. La maggiore valorizzazione della produzione scientifica trova ancoraggio nella discrezionalità tecnica dell’organo valutativo e nell’art. 19 del Regolamento, che pone la disamina dei lavori scientifici in posizione prioritaria rispetto ai titoli curriculari. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato a un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità o illogicità, che nel caso di specie restituisce esito negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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