Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di ordinanze contingibili e urgenti (TAR Abruzzo n. 247 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La definizione del giudizio in rito per tale causa non richiede alcuna valutazione nel merito della legittimità dell’atto impugnato, né l’accertamento dell’effettiva cessazione degli effetti dello stesso. La dichiarazione della parte è sufficiente a fondare la pronuncia, che prescinde dalla persistenza o meno dell’interesse alla decisione in astratto. In tali ipotesi, la compensazione delle spese di lite costituisce l’ordinario regime, tenuto conto della definizione del giudizio senza esame del merito.
Il Fatto
Il Comune di Pescara aveva adottato due ordinanze sindacali, la n. 35 del 13 marzo 2021 e la n. 38 del 20 marzo 2021, con cui, quale misura di contenimento della diffusione del virus Covid-19, era stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale, pubbliche e private, per un periodo determinato. I ricorrenti, nella qualità di genitori degli alunni interessati, avevano impugnato tali provvedimenti dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una memoria datata 22 gennaio 2026 con cui il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, concludendo per la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preso atto della dichiarazione del procuratore di parte ricorrente, ritenendo che a tale dichiarazione dovesse conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, un precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la manifestazione di volontà della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio costituisce causa tipica di improcedibilità, senza che il giudice debba procedere ad alcun accertamento in ordine alla fondatezza nel merito delle censure proposte. La dichiarazione, in quanto proveniente dalla parte che ha promosso il giudizio, è idonea a far venire meno l’interesse alla decisione, che rappresenta condizione dell’azione.
Il Collegio ha, inoltre, disposto la compensazione delle spese di giudizio, valorizzando la circostanza che la definizione del processo sia avvenuta in rito e non abbia comportato una pronuncia nel merito della controversia. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.