Liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice: natura dell’attività di verifica e onere delle spese (TAR Puglia, decreto collegiale n. 437 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti all’ausiliario del giudice, da determinarsi tenendo conto dell’impegno professionale effettivamente profuso. La liquidazione del compenso all’organo verificatore, nominato in qualità di ausiliario, deve essere congrua rispetto alla natura della controversia e all’attività svolta, e il relativo onere economico è posto a carico delle parti obbligate, come individuate nella sentenza che definisce il giudizio, in egual misura tra le parti costituite.

Il Fatto

La controversia traeva origine dal ricorso proposto da un gruppo di privati per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Monopoli per il recupero a fini residenziali di un porticato di un immobile di proprietà del controinteressato. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una verifica tecnica, nominando quale organo verificatore un funzionario dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Trani.

Definito il giudizio con sentenza pubblicata in data 31 marzo 2026, l’ausiliario aveva presentato istanza per l’emissione di un decreto di pagamento per onorari e spese relativi all’attività svolta, richiedendo un importo complessivo di € 4.000,00, di cui € 42,00 per spese. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, era stato pertanto chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del compenso spettante al verificatore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato l’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, il quale attribuisce all’autorità giudiziaria il potere-dovere di liquidare l’onorario e le spese dovuti all’ausiliario del giudice, parametrando il compenso all’impegno professionale effettivamente richiesto dall’incarico svolto.

Nel caso di specie, il Collegio ha preso atto del compenso richiesto dal verificatore nominato, pari a € 4.000,00 oltre € 42,00 per spese, e ha ritenuto tale importo congruo in relazione alla natura della controversia e all’attività professionale effettivamente prestata. La valutazione di congruità è stata condotta alla luce dei parametri normativi, senza riduzioni o maggiorazioni rispetto alla richiesta formulata dall’ausiliario.

Quanto all’onere economico, il Tribunale ha stabilito che la somma liquidata debba essere posta a carico di tutte le parti costituite in egual misura, così come individuate nella sentenza che ha definito il giudizio di merito. Tale soluzione risponde alla logica per cui le spese relative all’attività dell’ausiliario seguono il regime di soccombenza delineato nella decisione conclusiva del procedimento.

Il Collegio ha infine disposto che il decreto sia depositato presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alla parte istante, definendo così il procedimento di liquidazione in conformità al rito camerale previsto per tale tipologia di istanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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