Compensazione spese tassativa e sanzione per atto d’appello oltre i limiti dimensionali (Cons. Stato n. 10130 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla legge processuale. Non costituiscono ragione di compensazione né la difesa della parte in proprio né la semplicità del contenzioso. La tariffa forense fissa importi minimi vincolanti solo nei rapporti tra avvocato e cliente e non anche per il giudice, che può liquidare le spese in misura inferiore al minimo di fascia in ragione delle circostanze specifiche, nel rispetto della riserva di legge in materia processuale. Il superamento rilevante dei limiti dimensionali dell’atto di appello, non autorizzato, è rilevabile d’ufficio e comporta la condanna della parte al pagamento di una somma in favore del bilancio dello Stato, commisurata al contributo unificato e all’entità dello sforamento.

Il Fatto

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso per ottemperanza della propria precedente sentenza, nella parte in cui condannava l’amministrazione al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il giudice di primo grado, pur rilevando il mancato pagamento, aveva disposto la compensazione delle spese, richiamando la difesa in proprio della parte e il ridotto grado di complessità dell’attività difensiva, trattandosi di esecuzione limitata alla liquidazione delle spese.

I ricorrenti hanno proposto appello parziale, lamentando l’erroneità della compensazione per difetto e vizio di motivazione, fondata su criteri non previsti dalla legge processuale. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso la sospensione del processo. Le disposizioni richiamate dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, l. n. 89/2001, come novellate dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, riguardano somme già liquidate entro le date ivi previste; nella specie si controverte di somme eventualmente dovute all’esito del giudizio, estranee a quel perimetro.

Il Collegio ha poi rilevato d’ufficio il superamento rilevante dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Per i giudizi di ottemperanza il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite in 30.000 caratteri, corrispondenti a circa 15 pagine; l’appello, lungo 27 pagine, supera il limite di poco meno del doppio, senza autorizzazione preventiva o postuma, non giustificabile per la natura della lite, limitata alla compensazione delle spese. La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., senza necessità di termine a difesa. Ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., la parte che superi i limiti senza autorizzazione può essere tenuta al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato. Il contributo per l’ottemperanza in appello è pari a euro 450 ex art. 13, comma 6-bis, lett. a), d.P.R. n. 115/2002; il Collegio ha quantificato la somma in una volta il contributo, dunque euro 450, da versare al bilancio dello Stato.

Nel merito l’appello è fondato. I casi di compensazione sono indicati tassativamente dalla legge processuale e tra essi non rientrano la difesa in proprio e la semplicità del contenzioso. Il Collegio ha quindi proceduto alla liquidazione delle spese, precisando che la tariffa forense, che fissa importi minimi, è vincolante solo nei rapporti tra avvocato e cliente e non per il giudice, vincolato alla sola legge processuale che non rinvia alle tariffe. Il principio di riserva di legge in materia processuale impedisce di introdurre norme processuali mediante fonti secondarie in difetto di espressa autorizzazione. La tariffa costituisce pertanto solo parametro di orientamento (richiamata, ex plurimis, Cons. St., VII, n. 8913 del 13.11.2025), ben potendo giustificarsi una quantificazione inferiore al minimo di fascia. Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 250 oltre accessori; quelle del grado di appello, seguendo la soccombenza, in egual misura, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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