Dichiarazioni non veritiere sui terreni e revoca integrale dei contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 188 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi agricoli a valere sui fondi FEAGA e FEASR che dichiari superfici delle quali ha perso la titolarità di conduzione, omettendo l’aggiornamento del fascicolo aziendale, risponde a titolo di dolo del danno erariale arrecato all’ente erogatore. La percezione indebita integra responsabilità amministrativa allorché sussistano il rapporto di servizio sostanziale, il nesso causale e l’elemento soggettivo. Ai fini della quantificazione, in caso di scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile imputabile a comportamento intenzionale, l’aiuto non è concesso per intero quando la differenza supera lo 0,5% o un ettaro. Per le campagne successive al 2015, la revoca integrale opera se la differenza supera il 20%; per scostamenti compresi tra il 3% e il 20% l’aiuto è decurtato del doppio della differenza. Le superfici oggetto di contribuzione devono essere oggetto di regolare titolo di conduzione.

Il Fatto

La Procura Regionale conveniva in giudizio un imprenditore agricolo, beneficiario di contribuzione pubblica sui fondi FEAGA e FEASR per le annualità dal 2013 al 2022, chiedendone la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 42.279,76, con imputazione a titolo di dolo.

L’addebito muoveva dall’accertata assenza del legittimo titolo di conduzione di una porzione significativa dei terreni inseriti nelle domande contributive. Alcuni fondi, acquisiti dall’ISMEA, erano retrocessi all’Istituto in forza del patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ. e del mancato pagamento di più rate di ammortamento. La retrocessione era stata statuita dal Tribunale Civile di Roma con sentenza n. 20054 del 13.10.2011. La notizia di danno era pervenuta alla Procura a seguito di denuncia della Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 93 c.g.c., ritenendo validamente incardinato il contraddittorio in ragione della regolare notificazione dell’atto di citazione.

Nel merito, la domanda era accolta. La Corte riteneva dimostrato che il convenuto aveva percepito finanziamenti comunitari dichiarando superfici delle quali aveva perso la titolarità a seguito del pronunciamento del Tribunale di Roma. La documentazione, in particolare la sentenza n. 20054/2011 e la relazione d’indagine della Guardia di Finanza, costituiva prova convincente dell’illecita attività. Il convenuto non poteva non essere consapevole che inserendo quei terreni avrebbe ottenuto un finanziamento non spettante.

La Corte ricostruiva poi il pregiudizio erariale distinguendo due periodi. Per le campagne 2013 e 2014, in applicazione dell’art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, il danno era fissato nell’intera contribuzione annuale, poiché la differenza tra superficie dichiarata e determinata era superiore allo 0,5% e a un ettaro ed era frutto di comportamento intenzionale.

A partire dal 2015, con il Regolamento UE n. 640/2014, la disciplina mutava. In forza degli artt. 18 e 19, per scostamenti superiori al 3% ma non al 20% l’aiuto è calcolato sottraendo due volte la differenza constatata; oltre il 20% non è concesso alcun aiuto. Il pregiudizio era pertanto ragguagliato al doppio dell’incidenza per gli anni 2015-2019, mentre per le annualità 2020, 2021 e 2022, con scostamento superiore al 20%, veniva imputata l’intera contribuzione. Il danno complessivo era definitivamente accertato in euro 42.279,76.

La Sezione ravvisava quindi tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio sostanziale, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del dolo. Il convenuto era condannato al pagamento della somma in favore dell’ARGEA, con rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti e interessi legali dalla pubblicazione, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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