Improcedibile il conto delle partecipazioni societarie reso dal segretario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 125 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria degli enti locali va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso, sottoscritto e parificato dal segretario comunale, soggetto non qualificabile come consegnatario, è pertanto improcedibile. Il successivo deposito di un nuovo conto, relativo alla medesima gestione e non approvato dalla Giunta comunale, non ha alcuna rilevanza nel giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente il conto originariamente depositato.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2022, ha rimesso la questione al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile. Ha segnalato l’omessa resa del conto da parte del soggetto qualificabile come consegnatario, la violazione del principio di alterità — per la coincidenza tra chi ha sottoscritto il conto e chi lo ha parificato — la non approvazione del conto successivo da parte della Giunta, la valorizzazione delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni e quello completo.
La Procura regionale ha condiviso le perplessità e ha chiesto, in via principale, ulteriori approfondimenti e, in subordine, la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o irregolarità del conto. Il Comune ha eccepito l’errore materiale nella sottoscrizione, la conformità della valorizzazione al modello 22 del d.P.R. n. 194/1996 e ha chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di definire il giudizio applicando il criterio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, dando priorità alla questione assorbente, idonea a garantire l’immediata definizione del procedimento.
Tale questione riguarda la procedibilità di un conto giudiziale relativo a partecipazioni societarie reso, sottoscritto e parificato dal segretario comunale. La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).
La Sezione ha richiamato il principio per cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 (sez. Toscana n. 127 del 2020). Il consegnatario di azioni, infatti, svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione.
Nel caso di specie è pacifico che il conto sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario; lo stesso Comune ha riconosciuto che la sottoscrizione del segretario è frutto di un errore materiale. La Sezione, pur prendendo atto dell’attivazione dell’amministrazione per sanare le criticità, ha ribadito che oggetto del giudizio è il conto in epigrafe e che nessuna rilevanza può avere un diverso conto depositato successivamente, peraltro non approvato dalla Giunta (sez. Bolzano n. 110/2025; sez. Emilia-Romagna n. 102/2024).
Il conto giudiziale è stato quindi dichiarato improcedibile. In assenza di condanna, la Sezione non ha provveduto sulle spese.
Nota della Redazione
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