Obbligo di resa del conto per ogni forma di riscossione, anche dematerializzata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 265 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, grava su ogni agente contabile che abbia, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il “maneggio” non coincide con la materiale detenzione delle somme, ma con la loro disponibilità, che sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione adottata. Ne deriva che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve ricomprendere tutte le entrate comunque riscosse, incluse quelle incassate con strumenti di pagamento diversi dal contante — quali POS, conto corrente postale, PagoPA o bonifico bancario — poiché la gestione dematerializzata del denaro pubblico non può sfuggire al giudizio di conto. Il conto che rendiconti solo le somme riscosse in contanti è improcedibile e deve essere nuovamente compilato con l’integrale descrizione della gestione, a pena di esposizione al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c..
Il Fatto
L’agente contabile di un Comune, addetta alla riscossione della Tosap temporanea, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2019, depositando documentazione contabile relativa alla propria gestione. Il magistrato designato, nella relazione di irregolarità, rilevava tuttavia che il conto includeva esclusivamente le somme riscosse per contanti, senza rendicontare gli importi introitati tramite forme diverse di pagamento. Su tale premessa, chiedeva la declaratoria di improcedibilità del conto, ravvisando un’incompleta resa del conto rispetto all’obbligo gravante sull’agente contabile. L’amministrazione comunale e l’agente contabile, pur ritualmente evocati, non comparivano in udienza; il pubblico ministero concludeva in conformità con la relazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione condivide la relazione del magistrato designato e richiama la nozione ampia di agente contabile dell’ente locale, che l’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 individua non solo nel tesoriere, ma in tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il Collegio chiarisce che la nozione di maneggio di danaro pubblico non si esaurisce nella materiale detenzione delle somme, ma si estende alla loro disponibilità, la quale sussiste a prescindere dalla concreta modalità con cui la riscossione viene eseguita.
Sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza della Sezione in materia di pagamenti tramite PagoPA, bonifico bancario e sistemi analoghi, nonché precedenti delle Sezioni giurisdizionali toscana e sarda, tutti nel senso dell’inclusione nel conto di ogni entrata comunque riscossa. L’espressione in esame va pertanto intesa nel senso più ampio possibile, comprensivo di tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere per un medesimo titolo, anche quando la riscossione materiale sia effettuata da altri soggetti, come subagenti, o con modalità differenti dal contante.
La Sezione osserva, inoltre, che l’agente contabile è titolare di ciascuna operazione contabile che cura, per legge e per provvedimento di nomina, dall’inizio alla fine, disponendo in piena autonomia anche delle somme versate dal contribuente, pur in assenza di apprensione materiale. Da ciò discende che il conto giudiziale della riscossione deve offrire il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio, a prescindere dalle modalità di versamento adottate dagli utenti: in difetto, il conto è improcedibile.
La Corte precisa infine che il conto dichiarato improcedibile deve essere nuovamente compilato con esaustiva descrizione dell’intera gestione, presentato all’amministrazione per il controllo e la parifica e da quest’ultima depositato presso la Sezione; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Spese compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
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Nota della Redazione
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