Quota retributiva pensione militari e aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 268 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio si discosta da quello che escludeva l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per gli anzianità inferiori alla soglia dei quindici anni. Ne deriva il diritto dell’ex militare alla riliquidazione del trattamento in godimento, con le conseguenze economiche e accessorie stabilite dall’art. 167, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Due ex appartenenti alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio rispettivamente nel dicembre 2017 e nel settembre 2018, chiedevano la riliquidazione del trattamento pensionistico. Entrambi erano soggetti al sistema di calcolo misto: il primo con un’anzianità utile di anni 37, mesi 4 e giorni 13, di cui anni 12, mesi 4 e giorni 12 alla data del 31 dicembre 1995; il secondo con anni 37 e giorni 21, di cui anni 11, mesi 1 e giorni 6 alla medesima data.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 22/2021 depositata il 1° febbraio 2021, aveva respinto il ricorso, ritenendo che le Sezioni riunite avessero escluso l’applicabilità dell’aliquota del 44% ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni al 1995. I pensionati proponevano appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la mancata attribuzione del coefficiente annuo del 2,44%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato distintamente le due posizioni, pur essendo stato proposto un unico gravame. Quanto al primo appellante, la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sulla base delle concordi richieste delle parti: l’INPS aveva riliquidato il trattamento applicando l’aliquota annua del 2,44% per gli anni maturati al 31 dicembre 1995 e aveva corrisposto gli arretrati con i cedolini di aprile e maggio 2022. La convergenza delle domande ha esonerato il Collegio da ogni ulteriore valutazione.

Quanto al secondo appellante, la questione concerneva la modalità di computo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, spettante a un ex militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995. Il gravame è stato ritenuto fondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021.

Le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla data indicata, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il Collegio, in applicazione del canone di sinteticità elevato a principio generale dagli artt. 5 e 39 c.g.c., ha fatto rinvio al percorso argomentativo dell’Organo nomofilattico, recepito dalla giurisprudenza di merito.

Poiché la pronuncia ribadisce la soluzione già fornita con la sentenza 1/2021/QM, alla quale il primo giudice non aveva conformato le proprie statuizioni, non residua alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44% sulla parte di pensione calcolata col sistema retributivo. L’INPS è stato pertanto condannato a riliquidare la pensione e a pagare le competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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