Dichiarazioni della persona offesa e diniego dell’attenuante di minore gravità (Cass. pen. Sez. III n. 38789 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Non trovano applicazione, nei confronti della persona offesa, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dettate per il coimputato e per la persona imputata in un procedimento connesso. In tema di violenza sessuale, ai fini del diniego della diminuente dei casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità, e la presenza di penetrazione esclude tendenzialmente l’ipotesi attenuata, fermo restando l’obbligo di una valutazione globale del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Venezia, assolveva l’imputato in relazione a due episodi di violenza sessuale, confermando la condanna per un ulteriore episodio ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. e rideterminando la pena, con revoca delle statuizioni civili sui capi oggetto di assoluzione.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi: con il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, dovessero essere corroborate da riscontri estrinseci; con il secondo contestava la rideterminazione della pena e il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva preliminarmente che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. — neppure in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice — per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova. I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati invocando il motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, che consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

La violazione di legge processuale è deducibile solo se determini una invalidità, e l’inosservanza delle regole di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Né rileva la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., che riguarda la sola errata applicazione della legge sostanziale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 e ulteriori precedenti di legittimità.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ribadisce che non sono deducibili censure diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata e non manifestamente illogica.

Sul piano sostanziale, la Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, con verifica rigorosa di credibilità e attendibilità, non applicandosi l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La reiterazione del medesimo modus operandi nei confronti delle tre giovani è stata valutata, non illogicamente, come riscontro estrinseco.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’attuale art. 609-bis cod. pen. ha unificato le abrogati fattispecie di congiunzione carnale violenta e di atti di libidine violenta; la previsione del terzo comma ha funzione di temperamento. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 325 del 2005 e afferma che la presenza di penetrazione esclude tendenzialmente la diminuente, pur dovendosi procedere a una valutazione globale del fatto. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha escluso la diminuente evidenziando una penetrazione imposta con violenza e il notevole grado di compressione del bene giuridico tutelato. All’inammissibilità conseguono le spese e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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