Mutamento del giudice nel rito abbreviato e mancata richiesta di rinnovazione (Cass. pen. Sez. III n. 38778 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una prova, il sopravvenuto mutamento della persona fisica del giudice che ha ammesso il rito e assunto la prova non determina la nullità della sentenza quando la parte, al momento della discussione, non abbia chiesto la rinnovazione dell’atto istruttorio. Il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove o la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, ma la relativa istanza va formulata tempestivamente, con specificazione delle ragioni che la impongono. La perizia non è mai prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22.01.2025, confermava la pronuncia del GUP del Tribunale di Brescia del 28.09.2022, che aveva condannato l’imputato, con sospensione condizionale della pena, per il reato continuato di cui all’art. 527 cod. pen., asseritamente commesso alla presenza di minori nel piazzale di un complesso con piscine.

Il procedimento, definito in primo grado mediante rito abbreviato, era stato trattato da tre giudici differenti. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, lamentando violazione degli artt. 179, 525 e 526 cod. proc. pen. per il mutamento del giudice, l’inutilizzabilità della perizia, il travisamento della prova e l’erronea qualificazione dei luoghi come abitualmente frequentati da minori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i quattro motivi. Sul primo, ha richiamato l’indirizzo secondo cui, in tema di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova, la mancata rinnovazione dell’atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza (Sez. II n. 41701 del 05.05.2023, Lonardi).

Il principio discende dalla pronuncia delle Sezioni Unite Bajrami (Sez. U n. 41736 del 30.05.2019), secondo cui il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., prove nuove o la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, indicando specificamente le ragioni che la impongono. Nel caso concreto, le parti non avevano avanzato alcuna richiesta in sede di conclusioni e l’eccezione era stata sollevata solo con i motivi di appello.

Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità per la mancata contestazione del riepilogo dei motivi di appello e, nel merito, ha escluso la violazione dell’art. 228, comma 3, cod. proc. pen., poiché il perito aveva utilizzato le dichiarazioni dell’imputato al solo fine di dimostrarne la piena capacità di intendere e di volere. Quanto alla perizia, il Collegio ha ribadito che essa non è mai prova decisiva, richiamando Sez. U n. 39746 del 23.03.2017.

Sul terzo motivo, relativo al travisamento della prova in caso di doppia conforme, la Corte ha richiamato il requisito della macroscopica evidenza (Sez. IV n. 35963 del 03.12.2020, Tassoni), escludendo che il ricorrente avesse dedotto un travisamento idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.

Sul quarto motivo, la Corte ha confermato che integra il delitto di cui all’art. 527, comma 2, cod. pen. il compimento di atti di autoerotismo in un sito esposto al pubblico ove sussista la significativa probabilità della presenza di minori, senza che ne sia richiesta l’effettiva presenza (Sez. III n. 24267 del 20.03.2024). Le piscine aperte al pubblico, secondo la giurisprudenza richiamata, registrano una forte presenza di minori, sicché il motivo è risultato inammissibile. Alla declaratoria ha fatto seguito la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *