Comportamento abituale ostativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 38788 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del presupposto ostativo alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. Pertanto, in presenza di un comportamento abituale riconosciuto sussistente dalla medesima sentenza impugnata, la causa di non punibilità non può trovare applicazione. L’annullamento con rinvio consegue alla sola esperibilità del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna ha assolto l’imputato, ex art. 131 bis cod. pen., dal tentato furto di sei bottiglie di alcolici del valore complessivo di 90 euro. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo un unico motivo e denunciando l’inosservanza della norma sulla particolare tenuità del fatto.

La parte pubblica ha osservato che, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, ricorre l’ipotesi del comportamento abituale, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità posta a base della decisione. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. individua i presupposti di operatività della causa di esclusione della punibilità, oltre che nei limiti edittali minimi del reato, nel fatto che l’offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento risulti non abituale. Al quarto comma del medesimo articolo è stabilito che il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite: «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj). Nella relativa motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione — nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui — ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.

Nella specie, lo stesso Tribunale scrive in motivazione che l’imputato è «gravato da molteplici precedenti penali anche della stessa indole». La circostanza è documentata dal Pubblico ministero ricorrente, che ha allegato il certificato del casellario giudiziale dell’imputato, dal quale risultano, negli anni 2022 e 2023, una condanna per tentato furto e tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ad altrettanti episodi di tentato furto.

In presenza di un comportamento abituale riconosciuto sussistente dalla medesima sentenza impugnata, l’art. 131 bis cod. pen. non può dunque trovare applicazione. La sentenza impugnata è annullata con rinvio. Il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sicché gli atti sono trasmessi non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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