Omessa motivazione attenuanti generiche in doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 9721 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità, il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. avverso la sentenza di merito che abbia negato le attenuanti generiche e dosato la pena, qualora la censura non si confronti analiticamente con le ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio. In caso di “doppia conforme”, le motivazioni dei giudici di merito possono essere lette congiuntamente per verificare l’esaustività dell’apparato argomentativo. La declaratoria di inammissibilità impone, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di rito abbreviato, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un’unica censura, vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta eccessività della pena inflitta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come, nel caso di specie, ricorresse un’ipotesi di “doppia conforme”, con la conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 37295 del 2019.

Nel merito, il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico e meramente inerente al trattamento punitivo. Tale trattamento, ad avviso del giudice di legittimità, risulta sorretto da una sufficiente e logica motivazione, che ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.

La Corte ha condiviso il percorso argomentativo del giudice di merito, il quale aveva correttamente evidenziato l’adeguatezza della pena, avuto riguardo alla quantità e alla diversa natura delle sostanze stupefacenti rinvenute. Il relativo allarme sociale è stato letto in connessione con l’esistenza di una precedente condanna per reato specifico, seppur di particolare tenuità, e di numerose pendenze per reati analoghi.

A ciò si aggiunge la mancanza di positivi elementi di giudizio, circostanza sostanzialmente non contestata nemmeno in sede di ricorso per cassazione, e che ha ulteriormente giustificato il diniego delle attenuanti generiche.

Infine, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la Corte ha escluso che la parte potesse non essere versata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità è pertanto conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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